Print Friendly, PDF & Email
01.09.2001 - urbanistica

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO – SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO – SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO – SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA

Lo scorso 12 luglio la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato sentenza sulla legittimità della normativa italiana che consente al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo concessorio.
La causa rimessa alla Corte di Giustizia aveva suscitato un forte interesse degli operatori del settore ed aveva origine da un’Ordinanza di rimessione alla Corte medesima emessa dal TAR Lombardia, chiamato a decidere sulla legittimità della procedura adottata dal Comune di Milano per la realizzazione del programma di lavori nato col nome di “Progetto Scala 2001”.
La legislazione statale vigente in materia è riconducibile all’articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 come modificata dalla legge n. 765 del 1967 ed all’articolo 11 della legge n. 10 del 1977.
La Corte, pronunciandosi sulla questione, ha dichiarato:
“la direttiva del Consiglio  14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui trattasi”.
A seguito della pronuncia sono emerse preoccupazioni sulle eventuali interpretazioni di essa da parte degli enti locali con conseguente blocco di iniziative programmate o già in essere.
Per questi motivi l’ANCE ha promosso la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro delle infrastrutture e trasporti per sollecitare un intervento di conferma della legittimità della normativa statale sulla realizzazione diretta delle opere a scomputo con valore inferiore alla soglia comunitaria. Nell’interrogazione è stato altresì chiesto al Ministro se il Governo Italiano non intenda intervenire presso l’Unione Europea affinchè in quella sede venga sancita definitivamente la praticabilità della realizzazione diretta delle opere a scomputo da parte del promotore dell’intervento.
Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il 26 luglio 2001, alla Commissione VIII del Senato ha risposto all’interrogazione:
“La realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo del contributo dovuto per il rilascio della concessione è prevista dalla normativa italiana. Tali previsioni in materia di urbanistica possono continuare a trovare piena applicazione nel caso in cui il valore della singola opera da realizzarsi sia inferiore all’importo di cinque milioni di euro previsto dalla direttiva 93/37/CEE”.
“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, prosegue la risposta, “nell’ambito del progetto di modifica delle vigenti direttive in materia di appalti pubblici, attualmente all’esame del Parlamento europeo, ha attualmente allo studio  la questione della realizzabilità diretta delle opere di interesse generale da parte del promotore dell’intervento urbanistico. Viene difatti condivisa l’opportunità di ripristinare, ove necessario e anche a mezzo di nuova norma comunitaria, il regime urbanistico sinora vigente”.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941