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07.12.2001 - trasporti

RECUPERO ACCISE SUL GASOLIO. A) PROROGA ALL’11/12/2001 PER LE DICHIARAZIONI DI RIMBORSO IN SCADENZA AL 31/10/2001. B) ESTENSIONE AL 31/12/2001 DEL PERIODO AGEVOLATO E NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO AL 28/2/2002

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – ESTENSIONE AL 31 DICEMBRE 2001 DEL PERIODO AGEVOLATO E NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO
A) PROROGA ALL’11 DICEMBRE 2001 PER LE DICHIARAZIONI DI RIMBORSO IN SCADENZA AL 31 OTTOBRE 2001
B) ESTENSIONE AL 31 DICEMBRE 2001 DEL PERIODO AGEVOLATO E NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO AL 28 FEBBRAIO 2002

A) PROROGA ALL’11 DICEMBRE 2001 PER LE DICHIARAZIONI DI RIMBORSO IN SCADENZA AL 31 OTTOBRE 2001
(Ministero finanze – Agenzia Dogane – Comunicato stampa 4 dicembre 2001)

Con circolare n. 48/D del 17 ottobre 2001 è stata data notizia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n.238 del 12 ottobre 2001 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2001, con il quale viene fissata a lire 112 lire per litro di gasolio la misura definitiva della restituzione dell’accisa da accordare, in base alle disposizioni di legge ricordate in oggetto, in favore del settore del trasporto di persone e merci per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2001.
Il provvedimento con il quale è stata modificata la misura del beneficio (precedentemente prevista dalla norma solo in via provvisoria) è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione (12 ottobre 2001).
Tenendo conto del breve periodo di tempo e dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, il Ministero delle finanze ha precisato che potranno essere prese in esame le dichiarazioni presentate entro il sessantesimo giorno successivo alla suddetta data del 12 ottobre e cioè entro il giorno 11 dicembre 2001.
B) ESTENSIONE AL 31 DICEMBRE 2001 DEL PERIODO AGEVOLATO E NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO AL 28 FEBBRAIO 2002

Il DL 356/2001 ha esteso al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2001 (in precedenza il periodo era 1 luglio – 30 settembre 2001) la possibilità di richiedere il credito d’imposta spettante agli esercenti l’attività di autotrasporto.
Lo stesso provvedimento ha inoltre modificato il termine di presentazione dell’istanza di rimborso dal 30 novembre 2001 al 28 febbraio 2002.
L’importo a credito relativo al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2001, spettante per litro di gasolio consumato, verrà determinato con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2002.
Si ricorda che il credito d’imposta spetta sui consumi di gasolio per autotrazione, usato dagli esercenti l’attività di trasporto merci sia in conto terzi sia in conto proprio, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 3.5 tonnellate.
Periodo
agevolato
Misura del credito d’imposta
Termine presentazione domanda
Ufficio Competente
Riferimenti legislativi

1 luglio
31 dicembre 2001
misura base 100 lire/litro (importo definitivo
da determinarsi
entro il 31/1/2002)
28 febbraio 2002

UTF –  Agenzia
delle dogane

DL n.246/01 conv. dalla L n.330/01


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