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01.01.2001 - trasporti

TRASPORTI – CALENDARIO REVISIONI VEICOLI A MOTORE PER L’ANNO 2001

TRASPORTI – CALENDARIO REVISIONI VEICOLI A MOTORE PER L’ANNO 2001 TRASPORTI – CALENDARIO REVISIONI VEICOLI A MOTORE PER L’ANNO 2001
Il Ministero dei Trasporti ha confermato che, anche per l’anno 2001, la revisione generale dei veicoli diversi dai motocicli e dai ciclomotori, deve avvenire secondo quanto stabilito dall’art.80, commi 3 e 4, del nuovo Codice della strada.
Devono pertanto effettuare la:

a) revisione annuale
– gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t ;
– gli autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t;
– i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

b) prima revisione
(entro il quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione)
– autovetture;
– autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5t;
– autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5t;
– autoveicoli per il trasporto promiscuo.

c) revisione periodica
(entro il secondo anno successivo a quello di prima revisione)
– autovetture;
– autoveicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5t;
– autoveicoli ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5t;
– autoveicoli per il trasporto promiscuo.

Le operazioni di revisione dovranno essere effettuate, previa prenotazione, presso le sedi operative degli Uffici Provinciali M.C.T.C. oppure presso le imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell’articolo 80 Codice della Strada ed entro i termini di scadenza previsti dal D.M. 6/8/98, n. 408 e più precisamente secondo il seguente calendario:
1) i veicoli elencati al punto a) sottoposti a revisione annuale:
– entro il mese di rilascio della carta di circolazione (per la prima revisione);
– entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione (per le revisioni annuali successive).
2) i veicoli elencati al punto b) sottoposti a revisione periodica per la prima volta:
– entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
3) i veicoli elencati al punto c) sottoposti a revisione periodica:
– entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Sanzioni Per chi circola senza aver effettuato la revisione prescritta è prevista una sanzione amministrativa di lire 254.030 e il ritiro immediato della carta di circolazione.


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