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06.06.2002 - tributi

AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
(Ris. 24/4/02 n. 127)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 24 aprile 2002 n. 127, ha precisato che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 32, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 601 per i trasferimenti di alloggi costruiti in attuazione dei programmi di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali), non si applicano per i trasferimenti soggetti ad IVA (es. quando l’abitazione è ceduta dall’impresa costruttrice).
In tal modo viene espressamente precisato che anche se il DPR 601 risulta successivo all’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto, l’art. 32, comma 2 non individua anche i soggetti IVA tra i beneficiari del regime fiscale di favore.
In sostanza, le cessioni di alloggi di edilizia economica e popolare effettuate da imprese edili sono sempre soggette ad IVA (4% se prima casa, 10% negli altri casi) e alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a euro 129,11 ciascuna (euro 387,33 complessivi). Si richiama, pertanto, l’attenzione che in tal caso l’acquirente non può invocare l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali prevista dal citato art. 32, comma 2 del DPR 601/73.


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