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07.10.2002 - tributi

ICI – EFFICACIA DELLE NUOVE TARIFFE D’ESTIMO – CHIARIMENTI

ICI – EFFICACIA DELLE NUOVE TARIFFE D’ESTIMO – CHIARIMENTI ICI – EFFICACIA DELLE NUOVE TARIFFE D’ESTIMO – CHIARIMENTI
(Min. fin. – Ris. 19/9/02, n. 7/DPF)

In merito all’efficacia delle tariffe d’estimo ai fini ICI (art.74, comma 6, legge n.342/00), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che esse entrano in vigore il 13 agosto 2002.
Da tale data sorge, poi, l’obbligo a carico dell’Agenzia del territorio di provvedere entro sessanta giorni all’inserimento negli atti catastali delle nuove rendite.
E’ stato inoltre precisato che, in ogni caso, per il calcolo della base imponibile dell’ICI deve essere utilizzata la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Di conseguenza, anche per tale via vengono confermate le argomentazioni in base alle quali le rendite rideterminate a seguito delle modificazioni apportate alle tariffe d’estimo in esame non possono che produrre effetti ai fini dell’ICI dal 1° gennaio 2003.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che i comuni che avevano proposto ricorso avverso le tariffe d’estimo non possono prendere in esame le istanze di rimborso presentate dai contribuenti relative all’ICI dovuta per il 1993 in quanto:
– il rapporto tributario deve ormai considerarsi definitivo relativamente alle istanze per le quali l’ente locale abbia già formulato il proprio diniego di rimborso;
– è ormai intervenuta la decadenza stabilita per le istanze presentate oltre il temine di tre anni dal pagamento.
Questo vale anche nel caso in cui le nuove tariffe d’estimo risultano aumentate per salvaguardare il principio dell’affidamento del cittadino della sicurezza giuridica.
Tale principio, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (Corte Cost. n. 525/2000).
Non potranno pertanto essere effettuati a carico dei contribuenti recuperi di imposta per le annualità precedenti nel caso in cui le nuove tariffe d’estimo risultino aumentate nè potranno essere effettuati rimborsi nell’ipotesi in cui le nuove tariffe siano invece inferiori a quelle che erano state prese come base di calcolo per la determinazione delle rendite e quindi dei tributi dovuti.


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