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03.07.2002 - tributi

ICI – MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DELLE DELIBERAZIONI COMUNALI

ICI MODALITA’ DI DIVULGAZIONE DELLE DELIBERAZIONI COMUNALI ICI MODALITA’ DI DIVULGAZIONE DELLE DELIBERAZIONI COMUNALI
(D.M. – Economia e Finanze – 31/5/2002)
Con un decreto ministeriale, attualmente in corso di pubblicazione in G.U., il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, ha dettato alcune norme finalizzate a divulgare l’informazione in materia di tributi locali.
In particolare, ha stabilito che la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l’istituzione o la variazione dell’aliquota all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito Internet ufficiale del ministero stesso a cura dell’Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali.
I Comuni che deliberano l’istituzione ovvero la modifica dell’aliquota dell’addizionale all’IRPEF, (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 360/98, come sostituito dall’art. 11, legge n. 383/2001), devono inviare copia conforme all’originale di detta deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali “Ufficio Federalismo Fiscale” – Viale Europa 242, 00144 Roma.
Entro i sette giorni successivi alla ricezione, l’Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali provvede all’inserimento delle deliberazioni nel sito.
Le deliberazioni concernenti l’istituzione ovvero la modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF adottate per l’anno 2002, prima della entrata in vigore del decreto, sono inserite nel sito, con le modalità indicate.


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