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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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07.11.2002 - tributi

IVA – ALIQUOTA DEL 20% SULLA COSTRUZIONE DI RESIDENCE TURISTICI

(Min. finanze – Ris. 8/10/02, n. 321/E)

Con la risoluzione ministeriale 8/10/02, n. 321/E, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato che alla costruzione di un residence turistico – alberghiero risulta applicabile l’IVA nella misura ordinaria del 20%.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che, secondo il combinato disposto dei n. 127-undecies) e 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, l’aliquota IVA ridotta del 10% risulta applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione di case di abitazione non di lusso, intendendosi tali le unità immobiliari funzionalmente e strutturalmente idonee ad essere utilizzate quali stabili dimore di nuclei familiari.
In tal ambito, a parere dell’Agenzia, non possono ricomprendersi quelle unità immobiliari (nel caso di specie, i bungalow) che, facenti parte di un residence alberghiero e quindi costruite al fine di ospitare turisti per soggiorni di vacanza, non costituiscono una stabile dimora, ossia un luogo deputato ad ospitare con continuità i nuclei familiari per lo svolgimento della relativa vita domestica quotidiana.
A ciò si aggiunga che la costruzione del residence è finalizzata comunque all’esercizio di un’attività turistico – alberghiera, con la conseguenza che le relative unità immobiliari costituiscono, in sostanza, strutture deputate all’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Dello stesso avviso sembra essere, tra l’altro, anche la Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n. 8129 del 15 giugno 2001, emessa con riferimento all’applicabilità alle “case albergo” delle agevolazioni di cui alla legge 408/1949 (legge Tupini), ha affermato che “la casa albergo, che costituisce una struttura funzionale all’esercizio di una attività d’impresa, cioè di prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori, non è assimilabile alla casa di abitazione (che va intesa come luogo destinato ad ospitare, con tendenziale continuità, nuclei familiari, per lo svolgimento della loro vita privata) ma va piuttosto ricondotta nella diversa categoria del negozio, costituita come luogo deputato allo svolgimento di attività d’impresa”.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ha precisato che i contratti di appalto relativi alla costruzione di unità immobiliari facenti parte di residence turistico-alberghieri, non rientrando nella previsione normativa di cui al n. 127-quaterdecies) della tabella A, Parte III, Allegata al DPR 633/1972, risultano assoggettati all’IVA nella misura ordinaria del 20%.

 


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