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04.03.2002 - lavori pubblici

L’IMPRESA INDICATA COME SUBAPPALTATRICE PUO’ PARTECIPARE ALLA MEDESIMA GARA

L’IMPRESA INDICATA COME SUBAPPALTATRICE PUO’ PARTECIPARE ALLA MEDESIMA GARA L’IMPRESA INDICATA COME SUBAPPALTATRICE PUO’ PARTECIPARE ALLA MEDESIMA GARA
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 685 del 07/02/2002)

In tema di appalto di opere pubbliche, la preventiva dichiarazione delle ditte cui l’impresa intende ricorrere per l’esecuzione delle opere per mezzo del subappalto non impedisce, in assenza di una espressa previsione di legge, che le stesse possano direttamente concorrere con proprie autonome offerte alla medesima gara.
fatto
Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per la Toscana, su ricorso della G. Costruzioni s.r.l., annullava il provvedimento n. 20/98 del 21 agosto 1998, con il quale il Comune di … aveva aggiudicato alla Impresa G. Amerigo & Arias s.n.c. i lavori di completamento della circonvallazione nord di quel comune. Osservava il Tribunale che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo stata indicata come subappaltatrice da altre imprese partecipanti alla gara ed avendo essa stessa indicato come subappaltatrice altra impresa partecipante.
Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli il Comune di . . . e l’impresa G. Amerigo & Arias s.n.c.
La società già ricorrente in primo grado non si costituiva.

DIRITTO
1. In via preliminare va disposta la riunione degli appelli, che hanno ad oggetto la stessa sentenza.

2. Nel merito gli appelli sono fondati.

3. La Sezione non ritiene di doversi discostare dall’orientamento già assunto da questo Consiglio sulla questione oggetto della presente controversia (Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056).
In tema di appalto di opere pubbliche, la preventiva dichiarazione delle ditte cui l’impresa intende ricorrere per l’esecuzione delle opere per mezzo del subappalto non impedisce, in assenza di una espressa previsione di legge, che le stesse possano direttamente concorrere con proprie autonome offerte alla medesima gara.
In tema di appalto di opere pubbliche, il collegamento tra imprese suscettibili di ricondurre due o più offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente automatica violazione del principio di segretezza, si verifica soltanto nel caso in cui tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante perché esiste un controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. , oppure perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte.
In tema di appalto di opere pubbliche , la sussistenza di un rapporto di controllo tra società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., non inficia ex se l’esito della gara ove non sia dimostrata la sua influenza negativa sul corretto andamento della gara medesima.
La sentenza impugnata non è conforme agli anzidetti principi, in quanto nessuno degli elementi suindicati risulta dagli atti di causa. Cosicché, la predetta sentenza non può essere confermata.

4. In conclusione, gli appelli vanno accolti. Per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va rigettato.

5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P. Q. M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli, li accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.


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