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20.05.2002 - tributi

MODELLO 730/2002 – NOVITA’

MODELLO 730/2002 – NOVITA’ MODELLO 730/2002 – NOVITA’
(Agenzia Entrate – Comunicato 11/4/02)
La consegna da parte dei sostituti d’imposta del modello Cud 2002, ultimata entro il 2 aprile, ha dato il via al periodo della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2001. Il primo importante appuntamento è la presentazione del modello 730/2002. L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa ha illustrato le principali scadenze e novità che riguardano il modello 730/2002.

Termini
I termini per la presentazione del modello 730/2002 sono:
– entro il 30 aprile se la dichiarazione è presentata al datore di lavoro o all’ente pensionistico (sostituto d’imposta);
– entro il 31 maggio se la dichiarazione è presentata al Caf.

Destinatari
Chi si rivolge al sostituto d’imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta contenente il modello 730-1 (che va inserito anche se non compilato) per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’Irpef. A questo fine può essere utilizzata anche una normale busta di corrispondenza recante l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome, il codice fiscale del dichiarante e l’anno di presentazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione presentata in forma congiunta le schede per la destinazione dell’otto per mille devono essere inserite in un’unica busta, sulla quale devono essere riportati i dati del dichiarante.

Documentazione
Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione. I contribuenti che si rivolgono ai Caf possono consegnare il modello già compilato (e in questo caso non è dovuto alcun compenso) oppure chiedere l’assistenza per la compilazione. In entrambi i casi deve essere esibita la documentazione necessaria per consentire al Caf di assicurare la conformità alla documentazione stessa dei dati indicati (o da indicare) nella dichiarazione. Tutta la documentazione (Cud, certificazione di redditi e ritenute, versamenti, ricevute o fatture relativi a spese deducibili o detraibili, ecc.) deve essere comunque conservata per quattro anni, fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria può richiederla per controllare la validità di quanto dichiarato.

Introduzione dell’euro
Il modello 730/2002 recepisce l’introduzione dell’euro e di conseguenza si presenta in una doppia veste grafica: verde per la lira (e sarà l’ultima volta che si potrà compilare la dichiarazione utilizzando la nostra “vecchia” divisa) e azzurro per la moneta unica. La dichiarazione nella versione in lire ha i tre zeri finali prestampati, quella in euro ha, invece, due zeri dopo la virgola. Al contribuente è concessa la facoltà di compilare il modello nella versione che preferisce ma, in entrambi i casi, tutti gli importi indicati devono essere omogenei: e quindi non si possono indicare alcuni importi in lire ed altri in euro. Chi sceglie di compilare il 730 utilizzando la nuova moneta dovrà arrotondare all’unità di euro tutti gli importi: in eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, in difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi: ad esempio, 53,50 diventa 54, 53,73 diventa 54, 53,49 diventa 53.

Contribuenti interessati
I contribuenti che possono utilizzare il modello 730/2002 sono:
– lavoratori dipendenti;
– pensionati;
– collaboratori coordinati e continuativi, se conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio e rivolgendosi esclusivamente ad un Caf-dipendenti;
– coloro che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. indennità di mobilità);
– coloro che sono impegnati nei lavori socialmente utili;

Esclusioni
Non possono usare il 730 e devono presentare il modello Unico 2002 persone fisiche i contribuenti che:
– hanno posseduto nel 2001 redditi d’impresa;
– hanno posseduto nel 2001 redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali;
– hanno posseduto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D del 730;
– devono presentare la dichiarazione annuale Iva 2002 o 2001 o la dichiarazione Irap;
– non sono residenti in Italia nel 2001 e/o nel 2002;
– devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
– nel 2002 percepiscono redditi di lavoro dipendente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto.

Dichiarazione congiunta
Marito e moglie possono presentare insieme la dichiarazione, a condizione che possiedano redditi compresi tra quelli che possono essere dichiarati con il 730. La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei due coniugi verificatasi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nè nel caso di dichiarazione presentata per conto dei minori e delle persone incapaci. Se entrambi i coniugi possono autonomamente ricorrere all’assistenza fiscale, il 730 può essere presentato congiuntamente (oltre che ad un Caf) al datore di lavoro o all’ente pensionistico di uno dei due.

Novità
Si riportano di seguito alcune delle principali innovazioni apportate alla dichiarazione in oggetto.
– Riduzione delle aliquote dell’Irpef e aumento delle detrazioni d’imposta per i figli a carico, per lavoro dipendente e per i redditi di pensione.
– Dal 2001 i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative sono compresi fra quelli assimilati al lavoro dipendente, dando quindi diritto alle relative detrazioni d’imposta.
– Bonus per i lavoratori trasferiti. Una nuova detrazione è riconosciuta a partire dal 2001 in favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito per esigenze di lavoro la propria residenza nel comune in cui lavorano o in uno limitrofo.
– Ampliamento delle condizioni per fruire della detrazione d’imposta per gli interessi passivi dipendenti dal mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, per esempio, nel caso di mutuo ipotecario cointestato il coniuge che ha l’altro fiscalmente a carico può usufruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi.
– Spese sanitarie. Se superiori a 15.493,71 euro nell’anno (30 milioni di lire), possono essere ripartite in quattro quote annuali di pari importo.
– Nuovi oneri deducibili. Diventano deducibili dal reddito (in precedenza consentivano la detrazione di imposta del 19 per cento nel limite massimo di lire 2.500.000) i contributi previdenziali e assistenziali versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (esempio, quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi precedenti, quelli versati al cosiddetto “fondo casalinghe” e quelli versati per la prosecuzione volontaria e per il riscatto degli anni di laurea).
– Premi di assicurazione. Dal 2001 sono detraibili solo se i contratti hanno per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani di vita ( i contratti sulla vita stipulati entro il 2000, continuano, invece a godere della detrazione del 19 % nel limite massimo di lire 2.500.000).
– Previdenza complementare. Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi corrisposti alle forme pensionistiche individuali. L’importo deducibile non può superare il 12 per cento del reddito complessivo e non deve comunque eccedere il tetto dei 5.164,57 euro (10 milioni di lire).
– Il credito per nuove assunzioni. Debutta nel 730 il credito d’imposta di 413,17 euro (800mila lire) per ogni nuova assunzione di lavoratori dipendenti nel corso del 2001 con contratto di lavoro a tempo indeterminato: ne beneficia, ad esempio, anche chi assume collaboratori domestici, baby sitter o personale per l’assistenza di persone anziane o portatrici di handicap.
– Fondi integrativi. Diventano deducibili, in misura complessiva non superiore a 1.032,91 euro (2 milioni di lire), i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
– Liberalità. Detraibili le somme erogate a titolo di liberalità in favore delle associazioni di promozione sociale, per un importo non superiore a 2.065,83 euro (4 milioni di lire).

Calendario
– 30 aprile presentazione del 730 al sostituto d’imposta
– 31 maggio presentazione del 730 al Caf
– 15 giugno consegna della copia elaborata dal sostituto
– 20 giugno consegna della copia elaborata dal Caf
– da luglio il sostituto effettua operazioni di conguaglio ed esegue le trattenute a titolo di acconto
– 20 ottobre trasmissione telematica del 730 da parte del Caf e del sostituto all’Agenzia delle Entrate
– 31 ottobre termine della presentazione del modello 730 integrativo
– novembre il sostituto effettua la trattenuta di quanto dovuto per la seconda o unica rata di acconto Irpef
– 31 dicembre trasmissione telematica del 730 all’Agenzia delle Entrate


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