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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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06.06.2002 - tributi

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – AGEVOLAZIONE DEL 36% SOLO AI CONVIVENTI

(Min. finanze – Ris. 6/5/02, n. 136/E)

Per usufruire del beneficio fiscale relativo a lavori di ristrutturazione su un immobile, occorre che le condizioni, ossia la situazione di convivenza o l’eventuale qualità di comodatario del bene oggetto degli interventi di recupero, sussistano nel momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione, con l’inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, rigettando la soluzione contraria prospettata dal contribuente in sede di interpello.

Fatto
Nel 2000 la madre dell’istante aveva iniziato la ristrutturazione di un’unità immobiliare di sua proprietà non adibita ad abitazione principale. I pagamenti delle relative opere di ristrutturazione per gli anni 2000 e 2001, sostenuti in parte dalla madre, in parte dal coniuge convivente, ammontavano a una spesa di Lit. 220.000.000 ciascuno.
Dal momento che i lavori di ristrutturazione proseguono anche nel corso dell’anno 2002, il richiedente chiede se può usufruire anch’egli dell’agevolazione consistente nella detrazione del 36%, pur essendo residente e domiciliato in un alloggio distinto da quello dei genitori, nonché se sia confermato il diritto alla detrazione del 36% per i propri genitori per l’anno 2002.

Risposta
L’Agenzia delle Entrate rigetta l’istanza, per assenza delle condizioni necessarie ad usufruire della detrazione.
Tanto la situazione di convivenza che l’eventuale qualità di comodatario del bene oggetto degli interventi di recupero, dovrebbero sussistere nel momento in cui si attiva la procedura, momento coincidente con l’inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio del Fisco.
Nel caso di specie, invece, l’istante, all’atto dell’avvio della procedura non era né comodatario dell’immobile, né convivente della proprietaria dello stesso. Non è neanche ipotizzabile, nel caso di specie, l’invio di un nuovo modulo di comunicazione per i lavori da eseguire nel corso del 2002, trattandosi solo di un’opera di prosecuzione.

Detrazione per i lavori del 2002
La detrazione per i lavori del 2002 non spetta nemmeno ai genitori: le spese sostenute nel 2002 per lavori iniziati in precedenza, infatti, sono detraibili solo se gli ammontari delle detrazioni fruite negli anni precedenti, complessivamente considerati, non abbiano superato il limite di euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) (cfr. art. 9, Finanziaria 2002; Circ. 1° febbraio 2002, n. 15/E). Pertanto, essendo stato ampiamente superato il detto limite, nessuna ulteriore agevolazione può essere concessa, per lo stesso immobile agli stessi soggetti.

 


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