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06.06.2002 - tributi

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – PUBBLICAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI – GUIDA OPERATIVA

STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – PUBBLICAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI – GUIDA OPERATIVA STUDI DI SETTORE PER L’EDILIZIA – PUBBLICAZIONE DEI MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI – GUIDA OPERATIVA
Sul Supplemento Ordinario n.89 alla Gazzetta Ufficiale n.98 del 27 aprile 2002, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, che approva i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore dei servizi, da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2001. Tra essi sono compresi anche quelli relativi al settore edilizio riguardanti, in particolare, gli studi di settore:
SG69A: 45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.
SG69B: 45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni.
SG69C: 45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e campi sportivi.
SG69D: 45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche.
SG69E: 45.21.0 – Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile; 45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici; 45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione.
I modelli devono essere trasmessi in via telematica all’Amministrazione Finanziaria unitamente al Modello UNICO 2002, relativo ai redditi 2001.
Si richiama l’attenzione sui seguenti punti delle istruzioni per la compilazione dei modelli:
1. sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze superiori a Euro 5.164.569,00;
2. i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta;
3. il riferimento alle “spese sostenute”, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l’attività d’impresa, è quello di competenza;
4. i dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F e X devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie;
5. inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO. 2002, prelevabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it/ vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (es. produttività per addetto) che caratterizzano l’attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche similari.
6. si ricorda inoltre che la sperimentalità degli studi di settore inerenti l’attività delle costruzioni, per imprese con ricavi compresi fra 2 e 10 miliardi di lire, si deve intendere prorogata fino all’approvazione di una nuova versione degli stessi studi che avverrà probabilmente nel corso del 2002. In tali casi i risultati derivanti dall’applicazione di GE.RI.CO 2002 non possono essere usati direttamente per l’azione di accertamento che sarà quindi fondata sull’utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo. Pertanto gli studi di settore debbono intendersi esclusivamente come uno strumento di ausilio.
La sperimentalità comporta inoltre che i contribuenti che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello risultante “puntuale” dagli studi, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l’eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Contrariamente nei confronti dei contribuenti che non risultano “congrui”, i ricavi derivanti dall’applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti, in relazione a tutti i periodi d’imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.
Si segnala, infine, che presso gli uffici del Collegio è disponibile una guida alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.


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