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09.04.2003 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – E’ VIETATO L’ARROTONDAMENTO NEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

APPALTI PUBBLICI – E’ VIETATO L’ARROTONDAMENTO NEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA APPALTI PUBBLICI – E’  VIETATO L’ARROTONDAMENTO  NEL CALCOLO  DELLA  SOGLIA  DI ANOMALIA
(Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1277 del 10/3/2003)

Nel silenzio della regolamentazione di gara, la commissione non può procedere ad arrotondamenti nel calcolo delle medie e della soglia di anomalia.
Nella delicata fase di individuazione dell’offerta più bassa e di esclusione delle offerte ricadenti automaticamente oltre la soglia di anomalia, ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; gli arrotondamenti sono consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara.

DIRITTO
1. Con bando di gara pubblicato in data 30 dicembre 2000, l’Autorità portuale di Savona indiceva una licitazione privata per l’aggiudicazione dei lavori di ammodernamento delle zone 14 – 16 del bacino portuale di Savona.
Nella lettera di invito del 24 novembre 2001 era previsto che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso e che, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, sarebbero state automaticamente escluse le offerte con percentuale di ribasso superiore alla soglia dell’offerta anomala determinata ai sensi dell’articolo 21, comma 1 bis, della legge n. 109 del 1994.
Nelle norme ed avvertenze della gara, allegate alla lettera di invito, era inoltre stabilito che “il ribasso dovrà essere espresso sino alla seconda cifra decimale”.
L’amministrazione determinava la soglia di anomalia ai sensi del citato articolo 21, comma 1 bis, previo arrotondamento alla seconda cifra decimale della media dei ribassi, della media degli scarti e conseguentemente anche della stessa soglia di anomalia, individuata così nel 5,83 % (percentuale corrispondente al ribasso offerto dalla impresa appellante, che veniva così esclusa).
Quest’ultima ha contestato il sub-procedimento di individuazione delle offerte anomale, proprio sotto il profilo dell’illegittimo arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Con l’impugnata sentenza il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando che la funzione della determinazione della soglia di anomalia è quella di costituire parametro di raffronto delle offerte e, quindi, presuppone l’omogeneità dei criteri di espressione dei dati; nella specie, l’esplicita previsione nel bando di gara della necessità di indicare il ribasso offerto sino alla seconda cifra decimale non consentiva di utilizzare anche la terza cifra decimale per il calcolo delle medie utili ai fini della determinazione della soglia di anomalia.
2. L’oggetto del giudizio di appello è costituito proprio da questa unica questione: la legittimità dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale, nel calcolo delle medie utili per determinare la soglia di anomalia, in una fattispecie in cui la lex specialis della gara imponeva l’offerta in ribasso fino alla seconda cifra decimale.
Il collegio ritiene di condividere la tesi dell’appellante, secondo cui, nel silenzio della regolamentazione di gara, la commissione non avrebbe potuto procedere ad arrotondamenti nel calcolo delle medie e della soglia di anomalia.
Infatti, la lex specialis si è limitata a prescrivere l’indicazione dei ribassi sino alla seconda cifra decimale, senza formulare regole speciali afferenti la determinazione della soglia di anomalia.
Si osserva che, nella delicata fase di individuazione dell’offerta più bassa e di esclusione delle offerte ricadenti automaticamente oltre la soglia di anomalia, ogni arrotondamento costituisce una deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica; ciò premesso, deve ritenersi che gli arrotondamenti siano consentiti solo se espressamente previsti dalle norme speciali della gara.
Nel caso di specie, dette disposizioni prevedevano, come già detto, la sola indicazione dei ribassi sino alla seconda cifra decimale (senza peraltro specificare se si trattava di vero e proprio arrotondamento o di una limitazione nella presentazione dell’offerta, ferma restando la rispondenza tra prezzo e ribasso); nessun arrotondamento è stato invece previsto per il calcolo delle medie utile ai fini della determinazione della soglia di anomalia.
L’amministrazione avrebbe quindi dovuto calcolare le medie dei ribassi e le medie degli scarti senza procedere ad alcun arrotondamento alla seconda cifra decimale; conseguentemente anche la soglia di anomalia doveva essere determinata senza il predetto arrotondamento.
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