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10.02.2003 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – NELL’OFFERTA PREVALE IL RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO OFFERTO

LAVORI PUBBLICI – NELL’OFFERTA PREVALE IL RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO OFFERTO LAVORI PUBBLICI – NELL’OFFERTA PREVALE IL RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO AL PREZZO OFFERTO
(T.A.R. Veneto, sezione I, 2 gennaio 2003, n. 1)

Ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. n. 554 del 1999 nella fase di verifica e valutazione dell’offerta, in caso di discordanza deve sempre essere accordata prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo complessivo offerto.

Ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
– che dal verbale impugnato risulta che la commissione di gara, verificata l’incongruenza tra il prezzo complessivo offerto dalla ricorrente P. S.p.A. ed il ribasso percentuale indicato nella stessa offerta ha corretto quest’ultimo d’ufficio, adottando, ai fini della conseguente definizione della procedura di gara, il valore percentuale risultante dal rapporto tra il prezzo posto a base della procedura e quello indicato dall’impresa (riducendolo da 10,19% a 7,511%);
– che in via pregiudiziale va esaminato e respinto il ricorso incidentale, in quanto sussiste in atti, senza alcuna confutazione, la prova che in sede di ricalcolo delle percentuali di ribasso con il criterio conseguente alla tesi di parte ricorrente, quest’ultima sarebbe stata l’aggiudicataria della gara in forza del ribasso percentuale offerto del 10,19%;
– che la norma applicata (art. 90 D.P.R. 554/1999) prevede espressamente al 2° comma che “il prezzo complessivo offerto è indicato dal concorrente in calce al modulo unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifra ed in lettera. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”;
– che il successivo comma 7° stabilisce che la commissione “dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontri un errore di calcolo, i prodotti o la somma…. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali”;
– che da tali disposizioni regolamentari, nella specie applicabili, si evince che nelle gare soggette a tale disciplina, nella fase di verifica e valutazione dell’offerta, deve sempre essere accordata prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettera rispetto al prezzo complessivo;
– che nel caso di specie la commissione di gara non avrebbe dovuto, quindi, ridefinire il ribasso percentuale alla luce del prezzo complessivo offerto ma effettuare l’operazione esattamente opposta, rimodulando il prezzo in funzione del ribasso percentuale offerto (cfr. anche sul punto T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 28 dicembre 2000 n. 12983);
– che in presenza di una norma esplicita, (la cui interpretazione è confortata dalla convergente previsione del comma 7° che assegna prevalenza al ribasso anche in caso di discordanza accertata tra il prezzo complessivo offerto ed i prezzi unitari), non appare decisiva neanche la dedotta qualificazione consequenziale del ribasso (inteso come operazione puramente matematica di natura derivata), trattandosi di aggettivazione riferita all’ipotesi fisiologica (concordanza tra prezzo complessivo e ribasso) e non a quella patologica, che introduce un giudizio di prevalenza e non di calcolo matematico;
– che pertanto il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
– che le spese di causa meritano nondimeno di essere compensate tra le parti, per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.


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