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10.02.2003 - tecnica

IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONE

IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONE IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONE

La Regione Lombardia con la LR 11/2001 ha dettato norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la televisione.
In particolare, con la LR 4/2002 – articolo 3, la Regione ha introdotto espressamente il divieto di installazione di impianti di telecomunicazione e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di “…asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze”.
La stessa legge ha però rinviato l’applicazione di tale disposizione al 1° gennaio 2003, stabilendo che fino a tale data fosse comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza degli edifici e delle strutture di cui sopra.
Il Governo ha comunque ritenuto opportuno impugnare di fronte alla Corte Costituzionale entrambe le norme regionali invocando la violazione della legge quadro n.36/2001 laddove si introduce il parametro della distanza, non contemplato tra quelli stabiliti dalla legge statale.
La circolare esplicativa della Regione Lombardia (DGR n°7/11850 del 30 dicembre 2002, pubblicata sul BURL S.O. n°1 del 2 gennaio 2003) interviene a chiarire i rapporti tra la norma regionale e quella statale in prossimità della scadenza del termine del 1° gennaio 2003 e del mutato quadro legislativo statale ad opera del D.Lgs. 198/2002 – “Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’art. 1, comma 2, della Legge 21dicembre 2001, n. 443”.
Il D.Lgs. 198/2002, modificando le procedure amministrative per l’installazione delle stazioni radio-emittenti, ha sancito il rispetto dei limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità definiti in modo uniforme a livello nazionale ed ha previsto che le infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici “… ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento” (art.3, comma 4).
La Regione Lombardia, prendendo atto del combinato normativo della legge regionale 11/2001 e del D.Lgs. 198/2002, afferma che la norma regionale (limitatamente agli impianti per le telecomunicazioni) debba ritenersi in certo modo superata, in particolare per gli aspetti riguardanti:
– l’obbligo per i comuni di individuare le aree per l’installazione di impianti di radioemittenti (art.4, comma1);
– la determinazione dei criteri per l’individuazione delle aree per l’installazione di impianti di radioemittenti (art. 4, comma 2);
– la determinazione dei principi ispiratori dei criteri di localizzazione suddetti (art. 4, comma 4);
– l’applicabilità del vincolo di potenza di 300W quale discriminante per la definizione di una regolamentazione regionale ( art.4, comma7);
– il divieto di installare apparecchiature a distanza inferiore ai 75 m. dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari (art.4, comma 8).


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