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16.07.2003 - urbanistica

TESTO UNICO DELL’EDILIZIA

TESTO UNICO DELL’EDILIZIA ( D TESTO UNICO DELL’EDILIZIA ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
(A cura del Geom. Antonio Gnocchi)
Il Testo Unico dell’edilizia è in vigore dal 30 giugno 2003, ad esclusione del solo capo V, parte II che slitta al 1° gennaio 2004 a seguito del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147 (G.U. n.145 del 25.06.03),. Il corposo testo della norma è pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori (www.ancebrescia.it) nella rubrica urbanistica.
Il T.U. si adegua alle disposizione della legge obiettivo (legge n. 443/01). Il decreto legislativo n. 301 del 27 dicembre 2002 ha, infatti, corretto le norme del Testo Unico per raccordarle alle nuove disposizioni sulla DIA. Tra le novità principali: ampliata la nozione di ristrutturazione edilizia, ridefiniti gli interventi che possono essere realizzati con la DIA, esteso il sistema sanzionatorio. La fase attuativa richiederà nuove metodologie di gestione dei provvedimenti amministrativi e comporterà necessariamente l’adozione di procedimenti che affrontino con razionalità gli elementi innovativi che regoleranno la materia nel rispetto degli obiettivi ed i tempi che la normativa impone.
Il Testo Unico per l’edilizia, dopo il D.lgs. n. 301 del 2002, pone nuove regole per l’edificazione di carattere sostanziale e procedimentale. Nel contempo ripropone, sotto una nuova luce, questioni dibattute dalla giurisprudenza nella vigente normativa.
I titoli edilizi sono ridotti a due: il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività, mentre scompare l’autorizzazione edilizia.
Il Testo Unico pone una serie di problemi interpretativi agli operatori pubblici e privati. I primi coinvolti nella funzione di verifica  dei presupposti che legittimano la denuncia di inizio attività e nella successiva azione repressiva; i professionisti privati chiamati ad assumere precise responsabilità per le attestazioni e le autocertificazioni.
In primo luogo, l’individuazione delle norme applicabili, ovvero il rapporto con la legislazione vigente  eco i regolamenti edilizi comunali, dopo la riforma del titolo 5^ della Costituzione.
Questioni nuove si pongono per la denuncia di inizio attività, che, dopo il D.lgs. n. 301 del 2002, presenta un doppio regime. Il primo ripete la nota disciplina della DIA, il secondo segue le regole proprie del permesso, anche sotto il profilo penale.
Il nuovo regime dei titoli edilizi si riflette poi nel sistema sanzionatorio, sia per il permesso di costruire che per la DIA.
Il Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, ha apportato modificazioni al Testo Unico per l’edilizia al fine di coordinarlo a normative legislative precedentemente emanate, che riguardano:
art. 3,  comma 1, lettera d) : il concetto di ristrutturazione edilizia nell’ipotesi di demolizione e  ricostruzione (sagoma, caratteristiche costruttive, area di sedime, volumi)
art. 10, comma 1, lettera c) : il concetto di ristrutturazione edilizia quale organismo in tutto o in parte diverso dal precedente (art. 31,comma1, lettera d), della legge n. 457/78)
art. 20, comma 10 bis : procedimento rilascio permesso di costruire
art. 22, comma 1 : interventi subordinati alla Dia comma 2 : introduzione ex  art. 15 della  legge n.47/85 (varianti in corso d’opera che non era stato inserito nel testo originario)
comma 3 : Dia per interventi di nuova costruzione  e ristrutturazione urbanistica
comma 4 : possibilità delle regioni di ampliare o ridurre l’ambito delle disposizioni                              precedenti
comma 5 : contributo di concessione degli interventi
comma 6 : interventi sottoposti a vincoli- obbligo autorizzazione preliminare al rilascio del permesso di costruire
comma 7 : facoltà regionale di legiferare in materia (legge regionale 18/97-autorizzazioni  paesistiche)
art. 23 – Dia – disciplina (commi 1,2,3,4,5,6)
comma 7 – violazioni edilizie, sanzioni, annullamento, sospensioni, demolizioni, sanzioni penali, nullità degli atti art. 48 – erogazione servizi.

L’articolo 1, comma 4, D.lgs. 301/02 conferma le sanzioni penali previste dall’articolo 44 del D.P.R. 380/01.
Con la legge 1 agosto 2002, n. 185, di conversione del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, il termine di entrata in vigore del T.U. per l’Edilizia, è stato prorogato al 30 giugno 2003.
Particolare è il problema delle sanzioni per le violazioni edilizie.
Il Testo originario del d.P.R. 380/01, prevedeva, all’articolo 44, le sanzioni penali per le violazioni edilizie, all’articolo 136, l’abrogazione di norme, tra le quali l’articolo 20 della legge n. 47/85 (sanzioni penali), all’articolo 138 l’entrata in vigore.
Il decreto legge 23 novembre 2001, n, 411, convertito in legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha lasciato un vuoto di 9 giorni nei quali era abrogato l’articolo 20 della legge 47/85, per cui non era entrato in vigore l’articolo 44 del testo unico..
C’è da ricordare che il decreto legge, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione, ha forza di legge per 60 giorni, periodo decorso il quale o è convertito in legge o perde efficacia sin dall’inizio.
Il problema si pone perché la proroga al 30 giugno 2003 non era inserito nel D.L. 411, ma nella   legge di conversione pubblicata il 9 gennaio 2003 e entrato in vigore il 10 gennaio 2003.
Il d.P.R. 380 ha abrogato, con l’articolo 136, l’articolo 20 della legge n. 47 del 1985, ma non è entrato in vigore l’articolo 44 che continua a reprimere i reati penali.
In questo ultimo periodo, sul tema sono state emesse numerose sentenze a favore e contrarie:
a favore:
TAR di S. Maria Capua Vetere del 22 aprile 2002
TAR di Ivrea del 3 luglio 2002
TAR di Brescia n. 4015 del 20 dicembre 2002
Contrarie:
TAR di Torre Annunciata n. 435 del 2002
Cassazione n. 19378 del 15 marzo 2002
Cassazione n. 38182 del 14 novembre 2002
Tavola di corrispondenza con i riferimenti normativi previdenti

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380


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