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12.01.2004 - tributi

IMMOBILI STORICI ED ARTISTICI LOCATI – DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

IMMOBILI STORICI ED ARTISTICI LOCATI – DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE IMMOBILI STORICI ED ARTISTICI LOCATI – DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE
(Corte Cost., Sent. 28/11/03, n. 346)
Anche in caso di locazione il reddito degli immobili di interesse storico ed artistico si determina mediante l’applicazione della minore delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quel è collocato il fabbricato (art. 11, secondo comma, legge n. 413/1991).
Così si è espressa la Corte Costituzionale che ha giudicato infondata la questione di legittimità dell’articolo 11, secondo comma, sollevata dalla Commissione provinciale di Torino la quale ha ritenuto che tale norma, applicata agli immobili locati, contrasterebbe sia con il principio di capacità contributiva, in ragione dell’ingiustificata ampiezza del beneficio fiscale attribuito ai proprietari locatori di immobili vincolati, sia con il principio di eguaglianza, a causa, da un lato, della disparità di trattamento rispetto ai proprietari di immobili locati non vincolati e, dall’altro, della omogeneità di trattamento, in deroga ai principi generali in tema di imposizione su reddito dei fabbricati, rispetto ai proprietari di immobili vincolati non locati.
La Corte ha ritenuto infatti che non possa sussistere nessuno dubbio circa la concessione di un beneficio fiscale relativo agli immobili di interesse storico o artistico, apparendo tale scelta tutt’altro che arbitraria o irragionevole, in considerazione del complesso di vincoli ed obblighi gravanti per legge sulla proprietà di tali beni.


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