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26.05.2004 - tributi

IVA – SOMME DOVUTE PER RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL LAVORI

IVA – SOMME DOVUTE PER RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI IVA – SOMME DOVUTE PER RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
(Ag. Entrate, Ris. 23/4/04, n. 64/E)
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di stabilire se le somme dovute per il ritardo nell’esecuzione dei lavori siano o meno assoggettate ad IVA (art. 15, comma 1 n. 1) d.p.r. n. 633/1972) è necessario individuarne la natura giuridica.
In particolare occorre verificare se dette somme costituiscono un vero e proprio corrispettivo per l’esecuzione di una prestazione, oppure se si tratta di somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, ricordando che la clausola penale, secondo l’orientamento dottrinale predominante, ha la triplice funzione di rafforzare la possibilità di adempimento, di sanzionare la parte inadempiente, di risarcire il danno subito dalla controparte contrattuale.
Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, poiché la penale era convenuta per un ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, le somme addebitate al prestatore del servizio avevano una funzione prevalentemente sanzionatoria, è pertanto non dovevano essere assoggettate ad IVA.


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