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20.07.2005 - economia

NUOVI PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NUOVI PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE NUOVI PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Ministero delle Attività Produttive ha recepito con Decreto del 18 aprile 2005, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Raccomandazione europea 2003/361/CE di aggiornamento della definizione e dei relativi parametri di valutazione dimensionale delle piccole e medie imprese.
La Commissione Europea ha modificato i criteri ed i parametri di definizione della dimensione delle piccole e medie imprese (PMI) validi per la concessione di aiuti alle attività produttive, introducendo una nuova categoria dimensionale, la microimpresa.
La nuova definizione sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2005, quella contenuta nella Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996. Le novità principali riguardano l’aumento dei parametri finanziari che consentono di rientrare nella categoria delle PMI.

Definizione PMI – Confronto vecchia e nuova disciplina Ue

Imprese medie
-) Raccomandazione UE 1996:
Criterio occupazionale: < 250
Criterio finanziario: < 40 milioni di euro di fatturato oppure < 27 milioni di euro di totale di bilancio
-) Raccomandazione UE 2003:
Criterio occupazionale: < 250
Criterio finanziario: < 50 milioni di euro di fatturato oppure < 43 milioni di euro di totale di bilancio
Imprese piccole
-) Raccomandazione UE 1996:
Criterio occupazionale: < 50
Criterio finanziario: < 7 milioni di euro di fatturato oppure < 5 milioni di euro di totale di bilancio
-) Raccomandazione UE 2003:
Criterio occupazionale: < 50
Criterio finanziario: <10 milioni di euro di fatturato oppure < 10 milioni di euro di totale di bilancio
Microimprese
-) Raccomandazione UE 1996:
Criterio occupazionale: < 10
Criterio finanziario:
-) Raccomandazione UE 2003:
Criterio occupazionale: < 10
Criterio finanziario: < 2 milioni di euro di fatturato oppure < 2 milioni di euro di totale di bilancio La Raccomandazione definisce ‘‘impresa” qualsiasi entità che eserciti attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica che assume, incluse, quindi, le ditte individuali, quelle a carattere famigliare, le società di persone e le associazioni che svolgono attività economica.
La Raccomandazione prevede due criteri cumulativi, devono cioè esistere entrambi, per la classificazione delle imprese:
1. il numero di occupati, 
2. la dimensione finanziaria: il fatturato annuo o, in alternativa (è sufficiente sia soddisfatto uno dei due parametri),  il totale di bilancio annuo.
Nell’ambito della categoria PMI si definisce:
– microimpresa, l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
– piccola impresa, l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
– media impresa, l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Criterio occupazionale
Il numero di occupati è dato dai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel Libro Matricola della società e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, ad eccezione di quelli in cassa integrazione straordinaria.
Il numero di occupati è espresso in ULA (Unità Lavorativa Anno) che corrisponde ad una persona che ha lavorato nell’impresa o per conto dell’impresa a tempo pieno. Gli occupati part-time o stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori e i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Sono, invece, esclusi gli apprendisti, le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento e i congedi di maternità, paternità e parentali. Queste esclusioni costituiscono un incentivo per le imprese che vogliono investire nella formazione e favorire un giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale.
Criterio finanziario
Il fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le norme del codice civile, mentre il totale di bilancio annuo è dato dal totale dell’attivo patrimoniale.
Tali dati derivano dall’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Per le imprese esonerate dalla contabilità ordinaria e dalla redazione del bilancio si utilizzano, per il fatturato, la dichiarazione dei redditi e, per l’attivo patrimoniale, il prospetto delle attività e passività.
Infine, per le imprese il cui primo bilancio non è stato approvato o  che non hanno presentato la prima dichiarazione dei redditi alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, si considera solo il totale dell’attivo patrimoniale risultante a tale data.
Status dell’impresa
Per procedere alla quantificazione degli occupati e dei dati finanziari, bisogna stabilire lo status dell’impresa che, in base alle relazioni che ha con altre imprese, può essere definita autonoma, associata o collegata.
Un’impresa è autonoma se detenuta per non più del 25% del suo capitale da un’altra impresa, o anche quando il suo capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è posseduto e l’impresa stessa dichiara di poter presumere in buona fede l’inesistenza di imprese associate e/o collegate.
Sono associate le imprese, non identificabili come collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un’impresa detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa.
A questo riguardo esiste una deroga. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associata in presenza delle seguenti categorie di investitori, a condizione che non siano collegati all’impresa richiedente:
– società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolare attività di investimento in capitale di rischio  a condizione  che il totale investito da tali persone  o gruppi di persone in una stessa impresa non superi  1.250.000 euro;
– università e centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
– investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionali;
– enti pubblici locali, con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.
Si intravede in queste deroghe la volontà di favorire l’accesso ai capitali di rischio, sotto forma di partecipazione al capitale delle PMI, e gli investimenti in ricerca e innovazione.
Se l’impresa richiedente è riconosciuta come associata, al numero di occupati, al fatturato o all’attivo patrimoniale si devono sommare, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti, i dati delle imprese situate immediatamente a monte e a valle della richiedente.
Ai dati delle imprese associate bisogna interamente aggiungere  i dati di eventuali loro imprese collegate, a meno che siano già considerati nei conti consolidati dell’impresa.
Sono considerate  collegate  le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
– l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
– l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
– l’impresa su cui un’altra ha il diritto di esercitare un’influenza dominante, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria consentiti dalla legge;
– l’impresa in cui un’altra controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto, in base ad accordi con altri soci.
Se l’impresa è collegata ad un’altra bisogna prendere in considerazione i dati desunti dal bilancio consolidato. Se non sono disponibili i conti consolidati, ai dati dell’impresa richiedente si sommano interamente i dati desunti dal bilancio di esercizio delle collegate.
Inoltre, devono essere aggiunti, proporzionalmente, i dati delle eventuali imprese associate alle collegate (situate immediatamente a monte e a valle), a meno che non siano già ripresi tramite i conti consolidati.
Ad eccezione dei casi sopra riportati, per i quali vige la deroga del 25% per le associate, un’impresa è  considerata sempre di grande dimensione se almeno il 25% del suo capitale o dei diritti di voto sono detenuti, direttamente o indirettamente, da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente.

Entrata in vigore dei nuovi parametri
Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, accoglie in pieno la disciplina comunitaria e stabilisce delle disposizioni per l’entrata in vigore della nuova definizione di PMI. In particolare, la nuova definizione non si applica ai regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005 per i quali continuano ad applicarsi i vecchi parametri fino alla scadenza delle rispettive autorizzazione a meno che non siano stati, prima della scadenza, rinotificati all’Unione Europea.
Le nuove disposizioni dovranno, invece, comunque essere adottate per i nuovi regimi di aiuto presentati e notificati successivamente al 31 dicembre 2005.
Il testo del Decreto in parola è consultabile sul portale dell’Ance (www.ance.it) accessibile mediante i codici di accesso già in possesso delle imprese associate.


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