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28.02.2006 - trasporti

AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI – PUBBLICATA LA LEGGE DI RIFORMA

AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI – PUBBLICATA LA LEGGE DI RIFORMA AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI – PUBBLICATA LA LEGGE DI RIFORMA
(D.Lgs. 21/11/05, n. 286, G.U. 9/1/06, n. 6)

In attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera b), legge n. 32/2005, il Governo ha provveduto al riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e al raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi.
È stata, inoltre, data attuazione alla direttiva n. 2003/59/CE, relativa a qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.

Superamento tariffe obbligatorie e contrattazione dei prezzi
Dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali relativi:
– alla determinazione dei modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada;
– alle modalità e ai tempi per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità ;
– all’adozione di un modello di lista di controllo,
che sono emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento, se anteriore, é abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di autotrasporto.
A decorrere dalla stessa data, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.

Accordi volontari
Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Tali accordi possono prevedere l’adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all’andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati prima della data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui sopra, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Responsabilità di vettore, committente del caricatore e proprietario della merce
Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore é tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale e risponde della violazione di tali disposizioni.
Le sanzioni previste per l’esercizio abusivo dell’autotrasporto si applicano al committente, al caricatore e al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate.
In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale é stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale.
Sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore e al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

Accertamento della responsabilità
L’accertamento della responsabilità può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l’eventuale responsabilità di vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci, l’autorità competente – entro 15 giorni dalla contestazione della violazione – richiede agli stessi la presentazione (entro 30 giorni dalla notifica della richiesta) di copia del contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento.
Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, qualora dall’esame degli stessi emerga la responsabilità, l’autorità competente applica le sanzioni. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine.

Usi e consuetudini per i contratti non scritti
Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e all’importo di cui all’art. 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, nei trasporti internazionali.

Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto
L’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali:
– merci pericolose;
– derrate deperibili;
– rifiuti industriali;
– prodotti farmaceutici,
è effettuata allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.

Controllo della regolarità amministrativa di circolazione
Il vettore, all’atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, é tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti – accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato – comporta l’irrogazione di sanzioni.
Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’Interno – da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo – è approvato un modello di lista di controllo, al quale attenersi nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

Recepimento della direttiva n. 2003/59 CE
L’attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, é subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Chiunque guidi autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente o di apposita dichiarazione sostitutiva, é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.


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