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19.12.2006 - tributi

ICI – IMMOBILI NON ULTIMATI – IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DELL’ACCATASTAMENTO

ICI – IMMOBILI NON ULTIMATI – IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DELL’ACCATASTAMENTO ICI – IMMOBILI NON ULTIMATI – IMPOSTA DOVUTA A SEGUITO DELL’ACCATASTAMENTO
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 23/10/2006, n. 22808)

L’avvenuto accatastamento del fabbricato (non interamente ultimato nei piani superiori) determina l’utilizzazione dello stesso – indipendentemente dal completamento delle rifiniture – e, quindi, l’imponibilità ai fini ICI, in difetto di applicazione dell’imposta sull’area edificabile.
Per l’applicazione dell’imposta sul «fabbricato di nuova costruzione», il D.Lgs. n. 504/1992 individua infatti due criteri alternativi:
– la data di ultimazione dei lavori;
ovvero, se antecedente
– la data di utilizzazione,
senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni.
È pertanto corretto ritenere l’utilizzazione del fabbricato sulla base dell’avvenuto accatastamento dello stesso (di cui è ultimato quanto meno il primo piano), indipendentemente dal completamento delle rifiniture.


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