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17.10.2007 - ambiente

ALBO GESTORI AMBIENTALI – INDICAZIONI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

ALBO GESTORI AMBIENTALI – INDICAZIONI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Nota Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali n. 1592/ALBO/Pres del 6/8/07)
Con la nota 1592/Albo/Pres del 6 agosto 2007 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – Comitato nazionale Albo gestori ambientali – è intervenuto nuovamente in materia di impianti di recupero che operano secondo le procedure semplificate di cui gli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), specificando alcuni aspetti problematici relativi all’obbligo, previsto anche per questi impianti dal DPCM 7 marzo 2007, del provvedimento positivo di VIA, ovvero della verifica ad assoggettabilità a VIA.
In particolare, l’Albo, integrando la sua precedente circolare del 17 maggio 2007, ha chiarito che tali obblighi si applicano non solo alle comunicazioni di inizio attività effettuate dopo l’entrata in vigore del DPCM 7 marzo 2007 (ossia il 18 maggio 2007), ma anche a quelle inoltrate all’Albo prima di tale data, qualora non sia ancora decorso il termine di 90 giorni necessario per l’avvio delle operazioni di recupero.
Viene inoltre specificato che nel caso ricorrano tutti i presupposti richiesti dall’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per operare in procedura semplificata, ma l’impresa non adempia all’obbligo di VIA le Sezioni regionali dell’Albo sono tenute a comunicare alla Provincia territorialmente competente la presenza dei requisiti richiesti dalla legge, nonchè la mancanza della documentazione relativa alla VIA.
Per quanto non espressamente precisato nella nota dell’Albo, si ritiene che in questa ultima ipotesi l’impianto non possa essere attivato sino a quando non sia stata espletata la procedura di VIA.
L’Albo infine chiarisce che tali disposizioni si applicano anche in caso di rinnovo dell’autorizzazione ad operare in procedura semplificata, decorsi i cinque anni dal suo rilascio ai sensi del comma 5 dell’art. 216 del Codice dell’ambiente.
Pertanto, le imprese dovranno avviare per tempo la procedura di rinnovo dell’autorizzazione, così da poter effettuare la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la verifica dell’assoggettabilità a VIA (screening).


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