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26.04.2007 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – E’ LEGITTIMA LA DISAPPLICAZIONE DI CLAUSOLE A PENA DI ESCLUSIONE CHE NON RISPONDONO AD UN PARTICOLARE INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE O DI CLAUSOLE INDETERMINATE E SPROPORZIONATE

APPALTI PUBBLICI – E’ LEGITTIMA LA DISAPPLICAZIONE DI CLAUSOLE A PENA DI ESCLUSIONE CHE NON RISPONDONO AD UN PARTICOLARE INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE O DI CLAUSOLE INDETERMINATE E SPROPORZIONATE
(Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce, Sezione I del 22/2/2007 n. 618)

Se non si possono rinnegare le conclusioni cui è giunta cospicua giurisprudenza secondo la quale una volta che l’Amministrazione si è vincolata a ritenere di carattere escludente taluni vizi relativi alle domande di partecipazione, non può poi essa stessa in sede applicativa dequotare la rilevanza dei vizi in parola, se non violando in via tendenziale le regole della par condicio fra i partecipanti e della corretta gestione della procedura competitiva, va anche applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di procedure ad evidenza pubblica, l’inosservanza delle prescrizioni del bando circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara, quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti, con effetto recessivo del metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara (in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, sent. 15 novembre 2001, n. 5843).
Benché l’operato del Dirigente abbia sortito l’effetto di modificare in parte il quadro disciplinare della procedura, non può del pari negarsi che legittimamente le modifiche in questione si siano, appunto, mosse nel solco di garantire la più ampia partecipazione alla gara, attenuando la valenza preclusiva di alcune previsioni le quali: sanzionavano ipotesi di difficile configurabilità e di evidente indeterminatezza ; imponevano un onere di produzione documentale oneroso e tendenzialmente irragionevole, trattandosi di notizie e documenti già in possesso dell’ente; riconducevano alla loro obiettiva consistenza violazioni di carattere meramente formale, la cui pervicace applicazione avrebbe condotto all’esclusione di numerose offerte per ragioni prive di un qualunque rilievo sostanziale.


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