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28.02.2007 - economia

D. LGS. 122/2005 – CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ A TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

D D. LGS. 122/2005 – CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ A TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2007, n. 18, il decreto del 31 ottobre 2006 in base al quale il contributo obbligatorio a carico dei costruttori per l’anno 2007 destinato ad alimentare il Fondo di Solidarietà (D.Lgs. 122/05) è stabilito nella misura del cinque per mille a fronte della fideiussione rilasciata a garanzia degli acconti dei promissari acquirenti.
Il provvedimento è entrato in vigore il 24 gennaio 2007.
Si ricorda che il fondo è stato istituito al fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti di beni immobili da costruire che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure implicanti una situazione di crisi (es. fallimento), hanno subìto la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile che formava oggetto del contratto con il costruttore ovvero l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
Al riguardo, il D. Lgs. 122/05 aveva fissato al quattro per mille la misura dell’addizionale per la prima annualità precisando però che, per le annualità successive, tale misura avrebbe potuto essere modificata, con apposito decreto, senza comunque superare il limite del cinque per mille.
Si pubblica di seguito il testo del decreto in parola.
DECRETO 31 ottobre 2006
Determinazione della misura del contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da destinare al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, istituito dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL’ ECONOMIA E FINANZE
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da costruire;
Visto l’art. 3, comma 1, lettera 3/4) della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per l’istituzione di un fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore che abbia comportato l’apertura di procedura implicanti una situazione di crisi del costruttore non conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne’ aperta successivamente alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore o l’acquisto delle titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;
Visto l’art. 3, comma 1, lettere g), h), i), della legge n. 210 del 2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento delle risorse destinate ad alimentari il fondo, di individuazione del gestore del fondo, l’articolazione del fondo in sezioni autonome, la disciplina dei requisiti e della modalità di accesso ai contributi del fondo;
Visto l’art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizione per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2005, n. 210, istituisce il fondo di solidarietà per gli acquirenti degli immobili da costruire;
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che stabilisce i requisiti per l’accesso alle prestazioni del fondo;
Visto l’art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che prevede la struttura ed il funzionamento del fondo;
Visto l’art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che disciplina le modalità di gestione del fondo;
Visto l’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall’art. 2 del medesimo decreto;
Visto l’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che, per la prima annualità, fissa la misura del contributo obbligatorio nel quattro per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione;
Visto, in particolare, l’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, per le annualità successive alla prima, la misura del contributo e stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2006, recante istituzione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell’ art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
Decreta:
Art. 1.
1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la misura del contributo obbligatorio previsto dall’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e’ stabilito nella misura del cinque per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione.
2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il Ministro della giustizia Mastella
Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa


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