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29.12.2008 - tributi

ICI – FABBRICATI DEL GRUPPO D – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

ICI – FABBRICATI DEL GRUPPO D – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
(Corte Cassazione, sez. trib., sentenza 13/11/08, n. 27062)

Per fabbricati a destinazione speciale, interamente posseduti da imprese, già accatastati ma privi di rendita, l’ICI è determinata secondo il criterio del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta.
Ad un immobile classificabile nel gruppo D, interamente posseduto da impresa, già accatastato, ma privo di rendita, purchè separatamente contabilizzato, va applicato, ai fini della determinazione ICI, il criterio del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, con determinazione del valore contabile del bene alla data di inizio di ciascun anno solare, fino al momento dell’attribuzione della rendita, che ha valore costitutivo.
Tale sistema deve invece escludersi in presenza di iscrizione dell’immobile in catasto con applicazione di rendita applicabile all’annualità d’imposta in contestazione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 27062/2008: la Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad immobili classificabili nel gruppo catastale D (che ha natura costitutiva e non dichiarativa), non ha efficacia retroattiva e non si applica per i periodi precedenti alla attribuzione della rendita; in relazione a tali periodi trova applicazione il solo criterio del valore fissato sulla base dei costi contabili, potendo la rendita catastale essere utilizzata soltanto dall’annualità in cui avviene la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita medesima, poiché l’aggiornamento, in più o in meno, delle rendite degli anni pregressi, riguarda i soli casi di variazione di rendite già attribuite, rispetto a cui l’aggiornamento ha valore ricognitivo – dichiarativo.
Come affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 67/2006), i fabbricati del gruppo catastale D – che, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche, sono «a destinazione speciale» – sono ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta, con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio del costo rivalutato ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta.


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