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10.04.2009 - urbanistica

L.R. N. 12/2005 – PUBBLICATE LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. N. 5/2009

L.R. N.12/2005 –  PUBBLICATE LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE PER IL GOVERNO  DEL TERRITORIO –  L.R. N. 5/2009

E’ stata pubblicata sul B.U.R.L. del 13 marzo 2009, 1° Supplemento Ordinario al n. 10, la L.R. 10 marzo n. 5 recante “Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche – collegato ordinamentale” che modifica, all’art. 1, alcuni aspetti della L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 marzo u.s.
Le modifiche sono relative agli articoli n. 25 “Norma transitoria”, n. 26 “Adeguamento dei Piani”, n. 64 “Disciplina degli interventi”, n. 80 “Ripartizione delle funzioni amministrative” e n. 104 “Abrogazioni”. Inoltre è stato introdotto l’art. 94-bis “Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire”.
Si riportano di seguito le modifiche apportate, in particolare:
– all’art. 25 comma 1  viene prorogato al 31 marzo 2010 il termine ultimo per l’approvazione dei PGT da parte dei Comuni e viene introdotto l’obbligo di deliberare l’avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, termine decorso il quale la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in luogo dell’ente;
– sino all’approvazione dei PGT potranno essere avviati solo P.I.I. (Piani Integrati di Intervento) aventi rilevanza regionale o che prevedono la realizzazione di infrastrutture pubbliche o d’interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione e riorganizzazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale è tenuta ad elaborare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, criteri e modalità per l’applicazione di questa disposizione. Nel caso tale termine decorra infruttuosamente potranno essere applicate le previsioni del documento d’inquadramento;
– sino all’approvazione dei PGT i piani attuativi e le varianti dei PRG vigenti potranno essere approvati secondo le procedure definite dalla L.R. 23/97, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, che potranno far adottare e approvare i Piani dalla Giunta comunale (art. 25, comma 8 bis);
– sino all’approvazione dei PGT i comuni definiti dal PRERP a fabbisogno acuto, critico ed elevato, potranno:
a) attuare interventi di trasformazione di edifici esistenti nel rispetto della volumetria preesistente per iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata. Nel caso di edifici a destinazione produttiva la volumetria assentita per il recupero non può superare i 10.000 mc (art. 25, comma 8 sexies, lett. a);
b) attuare interventi di nuova costruzione per edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata di cui alla L.R. 14/07 su aree destinate a servizi (quindi anche su aree a verde e parcheggi) e sua aree a vincolo decaduto.
Dovrà in ogni caso essere assicurata una dotazione di standard pari a 18 mq/ab. (art. 25, comma 8 sexies, lett. b – c);
– sino alla approvazione dei PGT nei PRG vigenti devono essere individuati gli ambiti territoriali nei quali é consentita, ovvero vietata, la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, come suscettibili di determinare situazioni di disagio a causa della frequentazione costante e prolungata dei luoghi (art. 25, comma 8 nonies);
– vengono ridefinite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, con modifica dell’art. 64, comma 8 e dell’art. 80, commi 2 e 3, e con l’introduzione di uno specifico comma 6bis secondo cui, a far tempo dal 1° luglio 2009, le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell’art. 159, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
– si ribadisce la possibilità di esecuzione e adeguamento delle opere di pertinenza degli interventi di trasformazione urbanistica, a carico del soggetto attuatore, qualora l’Amministrazione lo reputi necessario o possibile (nuovo art. 94 bis), in alternativa alla richiesta di corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione.

Il testo della Legge per il governo del territorio (L.R.12/2005) coordinato con le recenti modifiche introdotte dalla L.R. n. 5/2009 è disponibile sul sito del Collegio dei Costruttori (www.ancebrescia.it) nell’area “urbanistica”.


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