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18.07.2009 - urbanistica

PIANO CASA REGIONALE – L.R. 13 DEL 16 LUGLIO 2009 – PIANO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALL’EDILIZIA

PIANO CASA REGIONALE – L.R. 13 DEL 16 LUGLIO 2009 – PIANO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO ALL’EDILIZIA.

E’ stato pubblicato sul Burl n. 28 del 17 luglio u.s., 2° Supplemento Ordinario, il “Piano Casa” della Lombardia che prevede «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia».
La norma rappresenta il recepimento lombardo dell’intesa espressa, a livello nazionale, dalla Conferenza Unificata in data 1° aprile 2009 in merito ad un piano di azione speciale per il sostegno al settore delle costruzioni, più conosciuto come “piano casa”.
Il piano, al fine di agevolare, con finalità anticicliche, la messa in circolo di investimenti privati in attività edilizie, promuove la realizzazione di interventi di varia tipologia: le disposizioni del piano saranno applicabili a partire dal 16 ottobre e gli interventi dovranno essere avviati all’interno di una finestra temporale della durata di 18 mesi (24 nell’unico caso delle disposizioni in materia di edilizia sociale, di cui all’articolo 6 della norma).

Ecco, in estrema sintesi, le linee di intervento in cui il piano è articolato:

Recupero di edifici esistenti: possibilità di riutilizzare, previo recupero (senza demolizione e ricostruzione totale), sulla base di denuncia di inizio attività, edifici o parti di edifici per adibirli ad uso residenziale o ad altre destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico vigente; si potranno inoltre utilizzare volumetrie in seminterrato per attività economiche, professionali e accessorie alla residenza. Per gli edifici occupati da attività economiche ancora in essere è esclusa la possibilità di cambio di destinazione d’uso. Sono previste particolari misure anche per il riutilizzo di fabbricati agricoli.

Ampliamento di edifici esistenti: per villette uni-bifamiliari ed edifici esclusivamente residenziali di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, ultimati prima dell’entrata in vigore della Legge 12/2005 ed ubicati all’esterno di centri storici, è prevista la possibilità di ampliamento del 20% della volumetria esistente, realizzata sulla base di denuncia di inizio attività o di permesso di costruire e subordinata ad una riduzione del 10% del consumo energetico sulla porzione di edificio esistente.

Sostituzione edilizia (residenziale): per edifici esclusivamente residenziali esistenti, attraverso interventi di demolizione-ricostruzione vi è la possibilità di sostituzione, con bonus volumetrico del 30%, sulla base di denuncia di inizio attività o permesso di costruire e previa riduzione certificata del 30% del fabbisogno energetico rispetto ai limiti di legge. La possibilità di incremento volumetrico è aumentata al 35% nel caso di interventi di sistemazione a verde. Nei centri storici la possibilità di sostituzione è consentita per edifici residenziali incongrui con il contesto, previo parere vincolante della Commissione regionale per il paesaggio e con ampliamento massimo del 30%.

Sostituzione edilizia (non residenziale): possibilità di sostituzione anche di edifici parzialmente residenziali o non residenziali, purché ubicati in tessuti prevalentemente residenziali, con nuovi edifici ad uso abitativo e di volumetria pari al massimo a quella esistente. È inoltre consentita, in caso di riduzione del fabbisogno energetico, la sostituzione di edifici a destinazione produttiva o artigianale ubicati in zone industriali individuate dai comuni, con possibilità di ampliamento fino al 35% e conferma della destinazione d’uso.

Riqualificazione di quartieri di edilizia sociale: è consentita ai soggetti pubblici proprietari di quartieri ERP la realizzazione di nuova volumetria da destinare a edilizia sociale, nella misura del 40% della cubatura esistente, subordinatamente all’avvio di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nell’intero comparto. La nuova volumetria, che potrà anche essere ceduta, del tutto o in parte, ad operatori che si impegnino a realizzare le quote di edilizia sociale (compresa l’edilizia convenzionata), andrà realizzata previo permesso di costruire, da richiedere entro due anni a decorrere dal 16 ottobre 2009.

Alla luce dell’importanza del provvedimento per il settore delle costruzioni, è in fase di redazione una circolare di approfondimento.

Si allega il testo della Legge Regionale in parola

LEGGE REGIONALE N. 13 del 16 luglio 2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”


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