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16.04.2009 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – NOMINA RLS – COMUNICAZIONI ALL’INAIL – 16 MAGGIO 2009

SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – NOMINA RLS – COMUNICAZIONI ALL’INAIL – 16 MAGGIO 2009

Entro il 16 maggio 2009 le imprese i cui lavoratori hanno provveduto a designare/eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale devono comunicare all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2008.
L’Istituto, con un comunicato dello scorso 16 marzo apparso sul proprio sito internet, ha precisato che non devono effettuare alcuna comunicazione le imprese i cui lavoratori non hanno provveduto a designare/eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che, di conseguenza, si avvalgono del rappresentante per la sicurezza territoriale.
Per il solo anno 2009, in sede di prima applicazione, la comunicazione va trasmessa all’Inail, come detto, entro il 16 maggio.
Tale nuovo adempimento, previsto dall’art. 18, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, a regime, e dunque a decorrere dall’anno 2010, dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
Il mancato invio della comunicazione comporta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.
Con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 l’Inail ha dettato le istruzioni operative per l’adempimento in parola, che di seguito si riepilogano.

Istruzioni operative
La comunicazione, si legge nella circolare n. 11/2009, deve essere effettuata per la singola azienda o, se presenti, per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda e deve fare riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno precedente (e dunque, per questo anno, al 31 dicembre 2008).
L’invio dovrà essere effettuato on line utilizzando il sito internet dell’Inail attraverso l’area Punto Cliente, da cui sarà possibile accedere all’applicazione “Dichiarazione RLS”.
Se ci sono più unità produttive la procedura consentirà l’attivazione di più maschere; in questo modo i dati relativi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale dovranno essere indicati relativamente a ciascuna unità produttiva in cui svolge la propria funzione, sempre con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente.
Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio da parte dell’utente, la procedura on line registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all’utente una stampa della ricevuta della comunicazione, da conservare anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Nel caso di difficoltà oggettive ad eseguire le operazioni on line, le sedi Inail si rendono disponibili ad effettuare, per conto del datore di lavoro, il percorso di registrazione necessario per l’adempimento dell’obbligo di cui all’oggetto.
Qualora l’impresa ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l’apposita funzione modifica. Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall’apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto per produrre effetti di modifica la richiesta dovrà essere riproposta con una nuova comunicazione.
Eccezionalmente, e solo nel caso di problemi tecnici per l’invio on line, la comunicazione potrà essere fatta via fax al n. 800657657, utilizzando l’apposito modello reperibile presso le Sedi Inail o dal portale dell’Istituto.
Le comunicazioni inviate prima dell’emanazione della circolare in parola non sono ritenute valide e, pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad un nuovo inoltro utilizzando la procedura on line appositamente predisposta.


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