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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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20.05.2010 - tributi

36% – MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

(C.M. N.21/E/2010)

Ai fini della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, il mancato invio della comunicazione di fine lavori (per spese superiori a 51.645,69 euro) non comporta la decadenza dall’agevolazione, a partire dal periodo d’imposta 2003.
Questo il chiarimento sulle modalità applicative della detrazione del 36% (art.2, comma 10, legge 191/2009 – legge Finanziaria 2010) contenuto nella Circolare n.21/E del 23 aprile 2010, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto a quesiti in materia di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta ai fini IRPEF.
Con la medesima Circolare, l’Agenzia delle Entrate si è espressa, tra l’altro, in materia di detrazione riconosciuta per gli interessi passivi dei mutui relativi all’acquisto dell’abitazione principale.

1. Detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie
Come noto, il D.M. n.41/1998 e successive modificazioni, nel definire le modalità applicative della detrazione del 36% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali, prevede, nel caso di lavori che superino, complessivamente, l’importo di 51.645,69 euro, l’obbligo di trasmissione al Centro operativo di Pescara di una «dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri, ovvero di un altro soggetto abilitato» (art.1, comma 1, lett.d).
L’art.4 del citato Decreto, tra le ipotesi di decadenza dal beneficio, prevede la revoca della detrazione nell’ipotesi di mancato invio di tale comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate osserva che quest’ultima disposizione deve intendersi superata a seguito dell’abbassamento, a partire dal periodo d’imposta 2003, del limite massimo di detrazione da 77.468,53 euro a 48.000 euro (cfr. art.2, comma 5, legge 289/2002).
Pertanto, chiarisce la C.M. n.21/E/2010, l’eventuale mancato invio della citata documentazione non è causa di decadenza dal beneficio.

2. Detrazione del 19% sugli interessi passivi dei mutui
L’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’applicabilità dell’art.15, comma 1, lett.b, del D.P.R. 917/1986 – TUIR[1], che riconosce una detrazione d’imposta del 19%, nel limite massimo di 4.000 euro, sugli interessi passivi, e relativi oneri accessori, dipendenti da mutui ipotecari, stipulati per l’acquisto di un’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale entro un anno dal rogito.
In tal ambito, la citata C.M. n.21/E/2010 chiarisce che:
–   nell’ipotesi di sostituzione del contratto di mutuo, intestato in origine ad un solo coniuge, con un nuovo contratto a nome di entrambi, ove uno di essi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta per intero al coniuge non a carico[2].
In tal caso, la detrazione compete unicamente per gli interessi relativi alla residua quota di capitale del mutuo precedente, nel limite di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi;
–   in caso di trasferimento della propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, il diritto a fruire della detrazione permane.
Con tale chiarimento, l’Agenzia delle Entrate interpreta in modo estensivo la generica formulazione dell’art.15, comma 1, lett. b, del TUIR, secondo cui la detrazione viene mantenuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro.
In particolare, viene chiarito che è possibile continuare a fruire dell’agevolazione se la variazione dell’abitazione principale sia oggettivamente attribuibile all’attuale situazione lavorativa del contribuente, senza che sia necessaria l’ulteriore condizione che la nuova abitazione sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.
Diversamente, ove vengano meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, il contribuente perderà il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui tali esigenze vengano a mancare.
———————–
[1] D.P.R. 22-12-1986 n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
(omissis)
15. Detrazioni per oneri.
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
(omissis)
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. (omissis)
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
(omissis)
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
(omissis)
Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
(omissis)
[2] Relativamente ad una fattispecie analoga, la R.M. n.57/E/2008 aveva già precisato che il coniuge, il quale (a seguito della rinegoziazione del mutuo originario, stipulato da entrambi i coniugi per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale), diventi unico titolare del nuovo contratto di mutuo, ha diritto ad usufruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibile all’altro coniuge.

 


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