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20.05.2010 - tributi

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN ATTUAZIONE DI PIANI URBANISTICI – AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA DELL` ANCE

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN ATTUAZIONE DI PIANI URBANISTICI – AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA DELL’ANCE
 
In considerazione della rilevanza del tema della fiscalità urbanistica per le imprese associate, l’ANCE ha provveduto ad aggiornare la Guida alle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili nell’ambito di piani urbanistici.
In particolare, il vademecum contiene un’analisi dettagliata dei regimi fiscali agevolati applicabili per i trasferimenti di immobili diretti all’attuazione di:
–   piani urbanistici particolareggiati.
Con riferimento a tali trasferimenti di aree, nella Guida sono riportate le diverse disposizioni succedutesi nel corso degli anni.
Infatti, dal 1° gennaio 2001 al 3 luglio 2006, per tutti i piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, sono state applicate l’imposta di registro pari all’1% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (art.33, comma 3, legge 388/2000, e successive modificazioni).
Dal 1° gennaio 2008, invece, tale regime è stato abrogato e, dalla medesima data, per i soli piani di edilizia residenziale, è stata prevista l’applicazione delle imposte di registro ed ipo-catastali nella misura complessiva pari al 5% (art.1, commi 25-28, legge 244/2007);
–   piani di recupero. Per tali trasferimenti, l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, pari a 168 euro ciascuna (art.5 legge 168/1982);
–   piani di lottizzazione di iniziativa pubblica (art.20 legge 10/1977), piani di edilizia residenziale pubblica, piani per insediamenti produttivi (art.32, comma 2, D.P.R. 601/1973).
Tali trasferimenti beneficiano dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Infine, l’appendice alla guida contiene i riferimenti normativi relativi ai diversi regimi fiscali connessi ai citati trasferimenti di immobili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, ed alcuni pronunciamenti giurisprudenziali di interesse.
L’ANCE ha intrapreso opportune iniziative affinchè si possa pervenire ad una revisione della normativa in materia, mediante:
–   il ritorno ad aliquote più prossime allo zero (anzichè il prelievo complessivo del 5%);
–   il prolungamento a 10 anni del termine di ultimazione dei lavori;
–   il riconoscimento del carattere oggettivo dell’agevolazione, prevedendo la non decadenza dai benefici fiscali nell’ipotesi di trasferimento delle aree prima del completamento dell’intervento, sempre a condizione che i lavori siano ultimati entro i termini previsti per l’attuazione dell’intervento medesimo.


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