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16.12.2010 - tributi

LEGGE DI STABILITA` 2011 – MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE

LEGGE DI STABILITÀ 2011 – MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
  
L’allungamento da 4 a 5 anni del termine entro il quale le abitazioni costruite o ristrutturate dalle imprese possono essere cedute in regime di imponibilità ad IVA e la proroga, fino al 31 dicembre 2011, della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti sono le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella Legge di stabilità 20111.

In particolare, la Legge di Stabilità prevede:

– l’applicazione dell’IVA per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese “costruttrici” o “ristrutturatrici” entro 5 anni (anzichè 4) dall’ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (art.1, comma 86).
Tale disposizione interviene sull’attuale regime IVA applicabile alle cessioni di immobili residenziali (art.10, comma 1, n.8-bis, D.P.R. 633/1972), prolungando di un anno il termine che consente alle imprese di cedere le abitazioni costruite o ristrutturate, assoggettando ad IVA l’operazione.
La misura costituisce una modifica a regime della disciplina ad oggi in vigore, cosicché la sua portata è ben più ampia rispetto ad una deroga transitoria che proroghi per un anno il termine per il passaggio da operazione imponibile a operazione esente. La sua entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2011.
Pertanto, le imprese per le quali sia già scaduto il quarto anno dall’ultimazione dei lavori, ma non il quinto, potranno, dal 1° gennaio 2011, cedere le abitazioni realizzate in regime IVA, non soggiacendo all’obbligo di restituzione parziale dell’IVA detratta in sede di costruzione, nè alle limitazioni sul diritto alla detrazione dell’IVA sull’attività generale (cd. “pro-rata”);

– la proroga, fino al 31 dicembre 2011, delle agevolazioni fiscali per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione del 55% – art.1, commi 344-347, legge 296/2006 e successive modificazioni).
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, tuttavia, la ripartizione della detrazione avverrà in 10 quote annuali di pari importo (anzichè in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 – art.1, comma 48).
La proroga di un anno si applica per tutti gli interventi attualmente agevolati:
–  “riqualificazione energetica globale” degli edifici;
–  interventi sull’involucro degli edifici, sue parti o unità immobiliari, riguardanti le strutture opache verticali, orizzontali e le finestre, comprensive degli infissi;
–  installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
–  sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza od impianti geotermici, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
L’art.1, comma 48, del DdL di Stabilità prevede, altresì:
–  la conferma della semplificazione degli adempimenti per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi (in singole unità immobiliari), installazione di pannelli solari e per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
In sostanza, per tali lavori, non è richiesta l’acquisizione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio;
–  il mantenimento dell’obbligo di invio della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali.

Infine, tra le ulteriori misure di interesse contenute nel DdL 2464, si segnalano:

– il riordino della disciplina fiscale relativa ai contratti di leasing immobiliare (art.1, commi 15-16).
In particolare, con riferimento ai contratti in corso al 1° gennaio 2011, viene previsto il versamento, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2011, di un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale[1], con modalità che verranno fissate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010.
Inoltre, per i contratti che verranno stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio 2011), si perverrà ad un’equiparazione tra cessione di immobili strumentali ed acquisizione in leasing degli stessi, che saranno soggetti entrambi all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale pari al 4%[2];

– la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dell’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% per i “premi di produttività’, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro (art.1, comma 47).
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[1] L’imposta sostitutiva verrà determinata in misura pari all’importo delle imposte ipotecarie e catastali, che sarebbero versate in caso di riscatto del bene (2%), decurtato dell’imposta di registro corrisposta sul contratto di locazione (1%), ed ulteriormente ridotto di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.
[2] Nel caso di contratti di leasing, attualmente, le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte della metà, rispettivamente, nella fase di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing (2%) e di riscatto del bene da parte dell’utilizzatore (2%), il quale corrisponde, altresì, sui canoni di locazione, l’imposta di registro in misura pari all’1%.


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