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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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01.07.2010 - tributi

RITENUTA D`ACCONTO SUI BONIFICI EFFETTUATI A FAVORE DELLE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI DI RECUPERO AGEVOLATI CON LA DETRAZIONE DEL 36% E DEL 55%

Per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2010, il Decreto Legge n.78/2010 ha stabilito che le Banche e le Poste italiane s.p.a devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l’obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Tale obbligo opera, di conseguenza, anche con riferimento ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36% per interventi di ristrutturazione di immobili residenziali e la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
In altri termini, viene introdotto l’obbligo, per le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese, di operare una ritenuta del 10% a titolo d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 sono state individuate nel dettaglio le tipologie di pagamenti nonchè le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
Con la Risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010 è stato istituito il codice tributo 1039, che gli operatori finanziari dovranno utilizzare per versare la ritenuta.
Gli stessi operatori dovranno, inoltre, certificare la ritenuta al beneficiario del bonifico entro il 28 febbraio dell’anno successivo e riportarla nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Tale misura suscita perplessità, anche tenuto conto dell’elevata aliquota, in quanto colpisce anche le imprese regolari sotto il profilo fiscale.
Per queste ultime, infatti, la ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria, che andrebbe ad aggiungersi alle già ingenti problematiche finanziarie legate all’attuale congiuntura economica negativa ed alla conseguente “stretta creditizia” che sta vivendo il settore.

Allegati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 30 giugno 2010

Risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010

 


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