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20.05.2010 - tributi

VALUTAZIONE RIMANENZE DI OPERE PLURIENNALI – INIZIATIVE ANCE

VALUTAZIONE RIMANENZE DI OPERE PLURIENNALI – INIZIATIVE ANCE
 
In vista dell’imminente approvazione dei bilanci e della prossima presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta 2009, si evidenzia che i chiarimenti forniti dalla Risoluzione ministeriale 260/E/2009 non intendono apportare alcuna modifica ai corretti criteri di valutazione civilistica e fiscale[1] delle rimanenze finali di opere ultrannuali, sinora adottati dalle imprese.
Questo quanto emerso da un primo incontro informale che l’ANCE ha avuto ieri, 14 aprile 2010, con l’Agenzia delle Entrate sull’effettiva portata della citata pronuncia ministeriale, con la quale l’Amministrazione si è espressa in materia di valutazione fiscale delle rimanenze di opere pluriennali, con un orientamento che ha suscitato numerose perplessità.
Una lettura sistematica della citata R.M. 260/E/2009, unitamente ai metodi di valutazione delle rimanenze indicati nel Principio Contabile OIC n.23, infatti, sembrerebbe affermare che l’appaltatore, in ciascun esercizio di esecuzione dell’opera:
–  dovrebbe determinare il valore delle rimanenze tenendo conto anche della parte dei costi relativi al subappalto sostenuti nel periodo d’imposta (S.A.L. liquidati al subappaltatore in via provvisoria)[2],
–  non potrebbe specularmente considerare tali costi fiscalmente deducibili nel medesimo esercizio[3].
L’ANCE ha, quindi, sottolineato che le conclusioni cui sembra giungere l’Agenzia delle Entrate, oltre a far emergere dubbi interpretativi, appaiono contrarie al principio di correlazione tra costi e ricavi, nonchè ai criteri di corretta redazione del bilancio civilistico, sanciti, per ciò che concerne i “lavori in corso su ordinazione”, dal Principio Contabile OIC n. 23, la cui validità applicativa, ai fini fiscali, è stata ammessa dalla stessa Amministrazione Finanziaria, tra l’altro, nella Risoluzione n.9/2492 del 31 gennaio 1981[4].
Preso atto dei rilievi evidenziati dall’ANCE, e delle gravi preoccupazioni delle imprese del settore, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la citata pronuncia non intendeva innovare rispetto al consolidato comportamento delle imprese, legittimamente fondato sulla normativa e sulla prassi ministeriale emanata in materia.
In particolare, i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate si sono comunque riservati di approfondire ulteriormente la questione, per fornire i necessari chiarimenti in materia, anche a seguito di una richiesta ufficiale dell’ANCE.
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[1] Civilisticamente, in base al Principio Contabile OIC n.23 e, fiscalmente, in base all’art.93 del TUIR – D.P.R. 917/1986 e relativa prassi ministeriale emanata nel passato in materia.
[2] La tecnica contabile più utilizzata è, infatti, quella della “percentuale di completamento”, con il “metodo del costo sostenuto” (cd. cost to cost), in base al quale la determinazione del valore delle rimanenze avviene applicando all’ammontare dei ricavi stimati di commessa una percentuale, data dal rapporto tra costi sostenuti nel periodo d’imposta per l’esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli relativi al subappalto ed i costi totali stimati (cfr. Principio Contabile OIC n. 23, par. D.II.c.).
[3] Come affermato dalla R.M. 260/E/2009.
[4] In particolare, in tale pronuncia, l’Amministrazione sottolinea che, nel silenzio della legge fiscale, possa essere adottata qualsiasi metodologia economico-aziendale di valutazione “a corrispettivi” delle rimanenze, purchè fondata su criteri precisi.


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