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29.04.2013 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI DEL MINISTERO DELLA DIFESA – NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE E ALL’ATTUAZIONE DEGLI APPALTI

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, recante la «disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», Codice dei contratti pubblici (G.U.R.I. del 7 gennaio 2013 n. 5).
Con il D.P.R. n. 236/2012, di seguito indicato come Regolamento, è stata data attuazione all’articolo 196 del Codice dei contratti pubblici, sostituendo il D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170, recante il «Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare» a suo tempo previsto dalla legge n. 109/1994 e il D.M. 14 aprile 2000 n. 200, recante il capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dall’Amministrazione della difesa.
Il Regolamento, che entrerà in vigore il 6 luglio 2013, ossia dopo centottanta giorni dopo la sua pubblicazione, disciplina le attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati da Ministero della Difesa, svolte attraverso il Genio militare, ossia l’organo della Difesa che si occupa di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture delle Forze armate.
Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. n. 207/2010, nonché quelle in materia negoziale previste dal Codice dell’ordinamento militare, D.Lgs. n. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, D.P.R. n. 90/2010.
Il Regolamento non sostituisce, invece, il decreto D.lgs. n. 208/2011 che continua ad applicarsi per i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare.

Ambito applicazione

Il Regolamento è applicabile limitatamente ai contratti e alle procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa.
Per quanto riguarda gli appalti di lavori, sono considerati tali quei bandi in cui siano previste le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d’interesse del Ministero della difesa.
I lavori sono svolti mediante il Genio militare ossia l’articolazione dell’Amministrazione della difesa che assicura: 1) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all’attività istituzionale delle Forze armate; 2) l’amministrazione, la gestione e il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali.
Al riguardo, è specificato che i lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all’art. 231, comma 4, e all’art. 233 del Codice dell’ordinamento militare (ad. es. aeroporti ed eliporti, basi navali, caserme, stabilimenti e arsenali) sono disciplinati dal Regolamento, purché non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale (art. 4, comma 1).
Il Regolamento non si applica, infatti, ai lavori direttamente correlati a forniture di materiale militare e materiale sensibile, a quelli connessi a fini specificatamente militari o che siano lavori sensibili ossia a quelle opere che destinate alla sicurezza comportano, richiedono o contengono informazioni classificate (cfr. art. 2 del decreto D.Lgs. n. 208/2011).
Sono, altresì, esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, e rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 207/2010, gli interventi sulle strutture dell’Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 3, comma 3).

Appalti di lavori

Riguardo agli appalti di lavori, il Regolamento disciplina la realizzazione di infrastrutture finanziate con fondi nazionali usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO (art. 5).
I lavori e le opere finanziati dalla NATO in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di Nazione ospite, sono realizzati con le procedure proprie della NATO (art. 6). Inoltre la realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, è disciplinata da appositi memorandum di intesa che regolano tutte le attività tecnico-amministrative, dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del Regolamento (art. 7).
L’elaborazione del programma triennale e la redazione dell’elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori (art. 17, comma 1).
La programmazione degli interventi con finanziamento sui Fondi comuni della NATO è attuata dagli organismi della stessa NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO (art. 18).

Organi del procedimento e programmazione

Un ruolo centrale negli appalti disciplinati dal Regolamento è svolto da Geniodife, ossia la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa che sovrintende agli aspetti tecnici e amministrativi delle attività del Genio militare, avvalendosi degli organi tecnici di Forza armata, dei comandi e degli organi esecutivi del Genio dislocati sul territorio nazionale.
E’, comunque, fatta salva la competenza di Teledife per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 (concernente le linee telefoniche ed gli impianti di telefonia) e OS 19 (relativo agli impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati), di cui all’allegato «A» del D.P.R. n. 207/2010, ove assumano carattere preminente nell’appalto (art. 10).
Per ufficiale del Genio, il Regolamento intende l’ufficiale dell’Arma del genio, dell’Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonché del ruolo tecnico-logistico specialità genio dell’Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell’intervento e alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell’ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio (art. 9, comma 1).
Agli ufficiali del Genio militare o ai dirigenti funzionari tecnici civili con almeno 5 anni di servizio sono assegnati, per la realizzazione di lavori pubblici, gli incarichi di responsabile unico del procedimento, responsabile per la progettazione e responsabile per l’esecuzione. In caso di particolari esigenze organizzative, il responsabile del procedimento potrà svolgere anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, qualora si tratti di manutenzione ordinaria di importo fino a 200.000 euro (art. 13, comma 3).
Agli organi del Genio militare spettano anche il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei lavori.

Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte

I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996), che prevede la partecipazione all’appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell’alleanza (art. 33 comma 1).
In tali casi, nelle procedure concorsuali Geniodife provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento generale, a esclusione della pubblicità a livello comunitario.
Le ditte italiane che intendono partecipare alla gara ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacità tecniche e amministrative richieste nel bando.
Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l’affidamento con procedure ordinarie, si procede con le disposizioni previste dal Codice dei contratti, con esclusione degli adempimenti in materia di pubblicità e partecipazione a livello comunitario.
I lavori appaltati con le procedure della NATO sono aggiudicati, salvo diversa determinazione della NATO, con il criterio del prezzo più basso, previo eventuale esame delle offerte che possono essere ritenute non congrue (art. 34).
Di particolare interesse, è la possibilità che il bando di gara possa prevedere, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili. Al riguardo, il bando di gara può, altresì, prevedere che l’immissione nel possesso dell’immobile possa aver luogo anteriormente al trasferimento della proprietà; trasferimento che è, invece, legato all’approvazione del certificato di collaudo (art. 35, comma 1).

Gestione del contratto

Per quanto riguarda la fase dell’esecuzione il Regolamento disciplina la gestione del contratto di appalto e, in particolare, la direzione, l’esecuzione e la contabilità dei lavori, nonché il collaudo (artt. 36-61), integrando e parzialmente derogando alle disposizioni previste dal Codice e dal Regolamento sui contratti pubblici.
Da evidenziare che, in deroga a quanto previsto dall’art. 216, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la nomina del collaudatore è effettuata dall’ente deputato all’approvazione del contratto (art. 47).
Riguardo al collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO, è stabilito che, acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmetterà il documento riepilogativo di spesa, redatto dall’organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO (art. 60, comma 2).

Lavori in economia

Nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal Regolamento, l’art. 62 chiarisce che i lavori eseguibili in economia sono quelli individuati dall’art. 125 del Codice nell’ambito delle categorie generali e quelli concernenti le seguenti ulteriori categorie generali:

a) lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo;
b) lavori effettuati con finanziamento della NATO quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto (cfr. la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 – D(95)002);
c) lavori realizzati fuori dal territorio nazionale;
d) lavori interferenti con l’attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita.

Al riguardo, l’art. 64 del Regolamento precisa che, ai sensi 125, comma 1, e dell’art. 196, comma 7, del Codice, i lavori in economia possono essere eseguiti con tre sistemi:

1. in amministrazione diretta, in tal caso non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro;
2. a mezzo reparti del Genio, anche con l’ausilio di personale di truppa, i tal caso i lavori in economia possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. I lavori così effettuati sono eseguiti da apposite unità che vi provvedono operando in amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purché questi ultimi siano già previsti nei progetti approvati.
3. a mezzo cottimi, in tal caso l’importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro, a tale limite di importo fanno eccezione i lavori realizzati fuori dal territorio nazionale e i lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (vedi il soprariportato punto “c”) che possono essere eseguiti per qualsiasi importo.

Con riferimento ai lavori in economia, il Regolamento stabilisce, infine, alcune disposizioni riguardanti la contabilità dei lavori in economia, il collaudo dei lavori in economia eseguiti mediante manodopera militare, gli interventi realizzati fuori del territorio nazionale, il contenzioso per i lavori con finanziamento NATO e la consegna delle opere (artt. 70 – 90).


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