Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale - referenti: dott. Alessandro Scalvi - dott. Marco Tenca
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
07.08.2013 - lavoro

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – CIGD – 2° SEMESTRE ANNO 2013 – ACCORDO QUADRO 2 LUGLIO 2013 – NUOVI CRITERI DI CONCESSIONE – DOMANDE DI CIGD 1° SEMESTRE 2013 – NUOVI ADEMPIMENTI

Lo scorso 2 luglio 2013 la Regione Lombardia e le Parti Sociali hanno sottoscritto l’Accordo Quadro sulla Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per il secondo semestre del 2013. L’Accordo è stato recepito con Decreto e pubblicato sul BURL n. 28 del 10 luglio 2013.
A tal proposito si rammenta brevemente che a partire dall’anno 2009, in aggiunta agli usuali ammortizzatori sociali previsti dalla normativa nazionale (Cassa integrazione guadagni ordinaria e Cassa integrazione guadagni straordinaria), è stata introdotta la Cassa integrazione guadagni in deroga, disciplinata a livello regionale, a cui possono accedere le sole imprese che abbiano già utilizzato fino al loro esaurimento i citati ammortizzatori sociali (ovvero non li possono utilizzare).
L’Accordo Quadro in commento definisce i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga validi dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, prevedendo anche per il 2° semestre 2013 una continuità di protezione sociale dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, con unità operative ubicate nel territorio lombardo, colpite da cessazioni e/o da riduzioni/sospensioni dell’attività produttiva.
L’Accordo, in continuità con quello del primo semestre, presenta alcune novità finalizzate a razionalizzare l’uso delle risorse, riducendo il divario fra le risorse autorizzate dalla Regione e quanto effettivamente erogato dall’Inps sulla base delle rendicontazioni delle aziende.
In particolare le principali novità introdotte riguardano i seguenti aspetti:

– la distinzione tra intervento A e intervento B – utilizzata fino al 30 giugno 2013 – ha effetto solo in relazione alla qualificazione attribuita alle domande dal sistema informativo; pertanto non sono più previsti accordi sindacali differenziati ma un unico accordo sindacale (accordo sindacale standard 2° semestre 2013) che dovrà essere utilizzato sia dai datori di lavoro di tipologia 1 che da i datori di tipologia 2;

– l’introduzione della domanda unificata. La domanda di CIGD deve essere presentata esclusivamente a Regione Lombardia e non anche all’Inps. Sarà la Regione a comunicare all’Inps l’avvenuta presentazione della domanda di CIGD. E’ stato conseguentemente abrogato il modulo SR100, mentre rimane l’obbligo di invio dei modelli SR41;

– si devono presentare domande di intervento di CIGD di durata massima trimestrale anche a fronte di accordi sindacali di durata di maggiore. Gli accordi sindacali non possono comunque prevedere periodi di CIGD successivi al 31 dicembre 2013;

– l’autorizzazione regionale delle domande di CIGD sarà effettuata a consuntivo sulla base delle ore effettivamente utilizzate e rendicontate alla Regione da parte delle aziende;

– al fine di recuperare le risorse non utilizzate dalle aziende nel 1° semestre 2013, è previsto che anche le domande del 1° semestre 2013, per le quali Regione Lombardia non abbia ancora emesso il decreto, saranno autorizzate sulla base dei  dati rendicontati dalle aziende. Inoltre saranno avviate, a partire da settembre, le procedure di revoca parziale delle autorizzazioni per le ore non utilizzate;

– l’obbligo di attivazione dei percorsi di politiche attive del lavoro riguarderà i soli lavoratori in esubero ovvero coloro che sono all’ultimo periodo di sospensione.

Domande di CIGD 2° semestre 2013 – Iter procedurale

a) Requisiti di accesso
Come detto, non è ammissibile la richiesta di CIGD da parte di datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni ordinarie e straordinarie dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. La domanda, che viene presentata on-line, contiene una dichiarazione specifica che attesta la condizione di cui sopra rilasciata in regime di autocertificazione.
Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina, nel caso di possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la cessazione del trattamento di CIGD anche se precedentemente autorizzato e, nel caso di possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria la sospensione del trattamento di CIGD. La sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in corrispondenza dell’inizio di un mese di calendario.
Inoltre, l’Accordo in commento prevede alcune limitazioni alla possibilità di accedere alla CIGD qualora l’impresa abbia già usufruito di questo Istituto a partire dal 1° aprile 2011. A tal riguardo è stata predisposta una tabella esplicativa degli interventi e delle durate massime di trattamento CIGD (disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota).
Come già nelle precedenti edizioni l’Accordo distingue le imprese che richiedono l’intervento della CIGD, in due tipologie:

– Tipologia 1: Imprese, aziende e datori di lavoro non rientranti nei requisiti d’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore edilizia;

– Tipologia 2: Imprese che presentino domande in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previsti dalla legislazione ordinaria, compresi quelli del settore edilizia.

b) Consultazione Sindacale
Per poter richiedere l’intervento della CIGD il datore di lavoro deve comunicare alle Organizzazioni Sindacali, con le modalità previste dall’art. 5 della L. 164/75, la necessità di ricorrere alla CIGD stessa esponendo le relative motivazioni. In particolare deve essere dichiarata espressamente la causale ai fini dell’applicazione delle norme di legge e di quanto contenuto nell’Accordo Quadro 2° semestre 2013. Tale indicazione deve essere espressamente richiamata negli accordi sindacali e nella domanda di intervento.
La comunicazione di cui sopra attiva una fase di consultazione tra le parti che si conclude, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, normalmente con la sottoscrizione di un verbale di consultazione sindacale che deve essere redatto secondo una delle seguenti opzioni:
– sulla base di uno dei modelli standard contenuti nell’Allegato 2 dell’Accordo in commento;
– in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, le informazioni e gli impegni indicati nei modelli standard.

La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall’accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di stipula dell’accordo stesso, fatti salvi i casi di procedure concorsuali limitatamente alla prima richiesta e di copertura di periodi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria / Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria non antecedenti il 1° gennaio 2013 non autorizzati per cause non attribuibili alla responsabilità del datore di lavoro.

b.1) Politiche attive del lavoro a favore dei dipendenti posti in CIGD
L’Accordo Quadro prevede l’obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro per i soli lavoratori posti in CIGD per cessazione di attività oppure per procedura concorsuale. L’obbligo sussiste anche nel caso in cui i lavoratori interessati si apprestino a fruire dell’ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo. Come già riferito, sul sito del Collegio in calce alla presente nota, è pubblicata una tabella esplicativa delle durate massime di trattamento CIGD.
Al di fuori di queste casistiche non vi è un obbligo di attivare tali percorsi.
Peraltro, anche nelle ipotesi diverse da quelle sopra richiamate, il datore di lavoro è tenuto a comunicare a tutti i lavoratori per i quali è richiesto l’intervento di CIGD le opportunità e gli obblighi relativi alla frequenza dei percorsi di politiche attive del lavoro secondo le modalità di cui all’Allegato 3, disponibile sul sito del Collegio in calce alla presente nota.
Le imprese potranno rivolgersi alla Scuola Edile Bresciana (te. 030 2007193) al fine di verificare la possibilità di attivare percorsi formativi.

c) Presentazione delle domande di CIGD
La domanda di CIGD deve essere presentata on-line, all’indirizzo http://gefo.servizirl.it/, entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni.
Per i soli soggetti della Tipologia 2 che intendano avanzare richieste di CIGD in seguito alla scadenza di un precedente periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
È stato previsto un periodo transitorio per cui gli accordi sindacali aziendali stipulati entro il 31 luglio 2013, potranno prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza antecedente alla data dell’accordo medesimo purché successiva al 30 giugno 2013.
Come anticipato è prevista la domanda unificata: la domanda di CIGD è presentata esclusivamente alla Regione Lombardia e non anche all’Inps – come avveniva in passato. Sarà la Regione a comunicare all’Inps l’avvenuta presentazione della domanda di CIGD. E’ stato conseguentemente abrogato il modulo SR100.
Poiché il modulo di domanda di CIGD prevede ancora l’inserimento obbligatorio del campo “protocollo Inps“: la schermata corrispondente va compilata con la voce SI e con un numero di Protocollo Inps fittizio nel seguente formato: “INPS.xxxx.gg/mm/aaaa.xxxxxxx con x numerico. Ad esempio il formato corretto del Protocollo Inps fittizio potrebbe assumere questa forma: INPS.1234.25/12/2012.1234567
L’invio della domanda unificata non sostituisce l’invio degli SR41 all’Inps che rimangono sempre elementi indispensabili ai fini del pagamento disposto dall’Inps.
Si ricorda che per il 2° semestre 2013 la durata delle domande non dovrà mai essere superiore a tre mesi, anche se nell’ambito di accordi di durata superiore. Qualora dovessero essere state presentate domande con un periodo di cassa richiesto superiore ai tre mesi, in fase di istruttoria e validazione, verrà chiesto alle imprese di inoltrare una richiesta di annullamento.
La richiesta di intervento della CIGD deve contenere, come allegato, l’accordo sindacale stipulato. Deve inoltre contenere la eventuale ulteriore documentazione che varia a seconda delle varie tipologie di intervento.
L’incompletezza delle informazioni e/o della documentazione comporta la sospensione dell’istruttoria per l’acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime. L’eventuale richiesta delle integrazioni sarà corredata dei termini di adempimento, trascorsi i quali è disposto il diniego dell’autorizzazione all’intervento della CIGD.

d) Monitoraggio e Rendicontazione
Anche l’Accordo in commento ripropone, rafforzandolo, l’obbligo in capo al datore di lavoro di comunicare alla Regione:
– preventivamente il calendario delle effettive sospensioni dal lavoro di ciascun lavoratore;
– successivamente il rendiconto mensile delle ore di sospensione effettivamente utilizzate, entro il 16 del mese successivo, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 dell’Accordo Quadro (cfr. Not. n. 5/2012).

Al termine del periodo di CIGD richiesto – sempre entro il 16 del mese successivo – l’impresa è tenuta ad attestare, tramite una apposita dichiarazione da firmare digitalmente e da inviare on-line, che quanto rendicontato sul sistema regionale corrisponde esattamente alle ore di sospensione effettivamente utilizzate (senza riportare nella dichiarazione il numero cumulativo) dichiarando la congruità con quanto indicato nei modelli SR41 inviati all’Inps ovvero con quanto viene trasmesso al medesimo Istituto nel caso in cui l’azienda abbia optato per il pagamento a conguaglio.
Evidentemente di tale dichiarazione è responsabile, a tutti gli effetti, il datore di lavoro.
Ai fini di questa rendicontazione consuntiva di fine periodo, sarà reso disponibile sul sito  http://gefo.servizirl.it/ un modello di dichiarazione che deve essere allegato autonomamente cura dell’azienda.
In via del tutto eccezionale, considerata la coincidenza con il periodo di chiusura degli uffici, l’inserimento delle rendicontazioni di competenza del mese di luglio 2013 potrà essere effettuato entro il 16 settembre 2013 unitamente a quelle di competenza del mese di agosto 2013.
La mancanza delle comunicazioni di cui al precedente punto, la loro incompletezza o incongruenza determina l’impossibilità di procedere ai provvedimenti autorizzativi o la revoca, anche parziale, dei provvedimenti già emessi.

e) Decreto autorizzativo
L’elemento di maggior criticità riguarda i provvedimenti autorizzativi. Questi saranno emessi dalla Regione Lombardia solo al termine del periodo di CIGD richiesto e corrisponderanno al monte ore effettivamente fruito sulla base delle comunicazioni di monitoraggio sopra descritte.
Ne consegue che la concessione dei trattamenti per le domande di CIGD decorrenti dal luglio 2013 potrà intervenire non prima di ottobre 2013 (scadenza del trimestre luglio-settembre).
Tale nuova modalità di emissione dei decreti verrà applicata anche con riferimento alle domande di CIGD del 1° semestre 2013, come meglio si dirà nel prosieguo.

Domande di CIGD 1° semestre 2013 – Procedure per le domande in giacenza
Come detto, il nuovo sistema di rilascio dei decreti autorizzativi (a consuntivo) verrà applicato anche alle domande di CIGD relative al 1° semestre 2013.
Le imprese che hanno presentato domande di CIGD relative al 1° semestre 2013 potranno trovarsi in una delle due seguenti situazioni:

a) Domanda di CIGD già autorizzata
La Regione Lombardia invierà all’impresa una comunicazione con la quale si chiede ai referenti aziendali l’invio, tramite il portalehttp://gefo.servizirl.it/, di una dichiarazione che attesti il numero cumulativo di ore di sospensione effettivamente utilizzate nel periodo richiesto e che quanto dichiarato è conforme agli SR41 inviati all’Inps.
La Regione Lombardia verificherà la corrispondenza tra il numero di ore di sospensione  comunicato e quanto rendicontato.
Le domande per le quali non si verificherà questa corrispondenza saranno oggetto di ulteriori verifiche con l’azienda.
La richiesta in parola è finalizzata ad emettere revoche parziali delle autorizzazioni per le ore non utilizzate al fine di “liberare” risorse economiche utilizzabili per nuovi interventi di CIGD.

b) Domande di CIGD non ancora autorizzate
Per ogni domanda non ancora autorizzata è opportuno che le imprese inviino, sempre tramite il portale http://gefo.servizirl.it/, una dichiarazione con la quale si attestano le ore di sospensione utilizzate durante il periodo richiesto e la conformità con gli SR41 inviati all’Inps.
In ogni caso la Regione Lombardia provvederà a richiedere tale dichiarazione qualora non sia fornita autonomamente dall’impresa.

 Accordo Quadro Ammortizzatori in deroga 2° semestre 2013 e addendum per Sisma 2012

 

 Allegato 1

 

 Allegato 2

 

 Allegato 3

 

 Tabella esplicativa degli interventi e delle durate massime di trattamento CIGD


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941