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16.01.2013 - tributi

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ PER L’ANNO 2013

Sul S.O. n. 212 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (cd. “Legge di stabilità”).

Il provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2013, contiene numerose disposizioni per le imprese edili, specie in materia fiscale. Tra le misure d’interesse per il settore si segnalano le novità in materia di fatturazione, l’introduzione della TARES, la riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati e la modifica alla deducibilità dei costi delle auto aziendali.

Si esaminano di seguito le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola.

 

Novità in materia di fatturazione

Nuova numerazione delle fatture

La legge di stabilità 2013 introduce numerose novità in materia di fatturazione, applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

In particolare, la normativa prevede che tutte le fatture emesse dovranno evidenziare un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.

Con la risoluzione n. 1/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sorti in seguito alle novità apportate dalla legge di Stabilità.

L’Agenzia ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca, prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.

Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il consueto sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 ovvero Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

 

Fatture in inversione contabile (reverse charge)

Un’altra novità riguarda le fatture in inversione contabile (reverse charge).

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “reverse charge” (quali per esempio i contratti di subappalto nel settore edile o le cessioni di fabbricati) devono contenere l’annotazione “inversione contabile”.

Le “autofatture” emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di “reverse charge” devono recare la dicitura “autofatturazione”.

 

Fattura cumulativa

Si segnala, infine, che viene estesa alle prestazioni di servizi la possibilità di emettere un’unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto.

La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

La Legge di stabilità 2013 riapre i termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima è fissato al 30 giugno 2013.

Sempre al 30 giugno 2013 viene fissato il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia l’aliquota del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

 

Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

Dall’1 gennaio 2013 entra in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che sostituisce la TARSU e la TIA (tariffa di igiene ambientale).

La legge di Stabilità in parola ha modificato i criteri per la determinazione del tributo e ha previsto un periodo transitorio per il versamento nell’anno.

Infatti, l’art. 14, commi 8 e 9, del Decreto Legge n. 201/2011, come modificato, prevede che il tributo sia corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare e calcolata sia in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sia in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sia sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano) assoggettabile alla TARES è, per ora, costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati: saranno prese in considerazione le superfici già precedentemente dichiarate o accertate. Questo sarà il riferimento fino a quando non saranno attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune (al fine di determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale).

Inoltre, verranno versati esclusivamente al Comune la tariffa ed anche la maggiorazione  che si applica alla tariffa stessa per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il versamento sarà effettuato in quattro rate trimestrali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre con possibilità per i Comuni di variare non soltanto la scadenza, ma anche il numero delle rate di versamento.

La TARES deve essere versata esclusivamente al Comune tramite modello F24 o apposito bollettino di c/c postale e in quattro rate trimestrali, scadenti, come detto, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per il solo anno 2013 la prima rata è posticipata ad aprile, salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine.

 

Deducibilità dei costi delle auto aziendali

Dal periodo di imposta 2013 i costi delle auto aziendali potranno essere dedotti al 20% e non più al 40%.

Per le auto assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta le spese e gli altri componenti negativi saranno deducibili al 70% e non più al 90%.

 

Iva aliquota ordinaria

Dal 1° luglio 2013 l’aliquota iva nella misura ordinaria passa dal 21% al 22% mentre l’aliquota iva ridotta del 10% rimane confermata in tale misura.

 

Rivalutazione reddito dominicale e agrario

Per il triennio 2013-2015 ai fini delle imposte dirette il reddito dominicale e agrario è rivalutato del 15%.

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione sarà pari al 5%.

Le nuove rivalutazioni devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l’anno 2013.

 

Patrimoniale su immobili situati all’estero

Con riferimento agli immobili è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti.

Per l’abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all’imposta patrimoniale non è applicabile l’Irpef sul reddito fondiario.

Viene introdotta, infine, la modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo con le medesime regole previste ai fini Irpef.

 

IMU

Per gli anni 2013 e 2014, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili e, pertanto, il gettito dell’Imu sarà interamente attribuito ai Comuni.

Resterà riservato allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76%. Per tali immobili i Comuni possono aumentare l’aliquota base fino allo 0,3%.

 


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