Print Friendly, PDF & Email
03.01.2014 - economia

“CONVENZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI – ABI DEL 20 NOVEMBRE 2013 DENOMINATA “”PLAFOND CASA”” – MODIFICA DELL’ACCORDO – FINANZIABILI ANCHE L’ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE”

CONVENZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI – ABI DEL 20 NOVEMBRE 2013 DENOMINATA “PLAFOND CASA” – MODIFICA DELL’ACCORDO – FINANZIABILI ANCHE L’ACQUISTO DI IMMOBILI RESIDENZIALI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
 
Si fa seguito a quanto già pubblicato lo scorso 17/12/2013 sul sito internet del Collegio Costruttori nella sezione “Economia”, per comunicare una recente importante modifica dell’accordo ABI-Cassa Depositi e Prestiti per il “Plafond casa”.
In data 18 dicembre scorso sono state introdotte alcune importanti variazioni all’accordo sottoscritto lo scorso 20 novembre, al fine di specificare che la provvista “Plafond casa” può essere utilizzata per finanziare anche l’acquisto di immobili residenziali diversi dall’abitazione principale, con ciò modificando l’originario testo dell’accordo che prevedeva unicamente il sostegno alla prima casa di abitazione.
Le modifiche alla convenzione hanno effetto a partire dalla prima data di erogazione del 7 gennaio 2014.
Per aderire all’iniziativa le banche devono sottoscrivere il contratto di finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti.
L’accesso al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento dello stesso.
Nella fase di avvio, una quota del 30% del Plafond è riservata alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo e delle Banche Piccole e Minori.
Sul sito della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it) è possibile trovare ulteriori informazioni sulla convenzione e sulla procedura che le banche devono seguire per la relativa contrattualizzazione.
Si pubblicano in allegato il testo integrale della convenzione coordinato con le modifiche intervenute e  le condizioni economiche applicate dal 07/01/2014.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941