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18.06.2014 - tributi

FATTURAZIONE ELETTRONICA – NUOVO AGGIORNAMENTO DEL DOSSIER ANCE

L’ANCE ha provveduto ad aggiornare il Dossier operativo relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica.
L’aggiornamento (il terzo) tiene conto, altresì, delle novità introdotte dall’art.25 del DL 66/2014 (cd. “Decreto Spending review”), in fase di conversione in legge, che prevede l’anticipazione al 31 marzo 2015 (anziché 6 giugno 2015), del termine di invio obbligatorio delle fatture in forma elettronica in caso di prestazioni eseguite nei confronti di:
– P.A. diverse dalle Amministrazioni centrali (ossia Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ecc.)
– Amministrazioni locali (ad es., Regioni, Province e Comuni).
Resta fermo, invece, il termine del 6 giugno 2014 relativo alla decorrenza dell’obbligo di invio delle fatture in formato elettronico nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT, allegato in estratto
Inoltre, il medesimo DL 66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche emesse verso le stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente:
– il Codice identificativo di gara (CIG)[1];
– il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, o interventi eseguiti ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003 [2].
Nell’ipotesi in cui le fatture non riportino i citati codici CIG e CUP, viene ulteriormente stabilito il divieto, per le P.A., di procedere al pagamento delle fatture elettroniche.
Sul tema, si ricorda che sono state emanate le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di Interscambio (SdI – www.fatturapa.gov.it)[3], che consente di procedere all’invio delle fatture elettroniche, ed all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it), che identifica gli uffici della P.A. deputati in via esclusiva alla ricezione delle stesse, mediante un apposito codice.
Le specifiche tecniche tengono conto della Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione.
Il Dossier ANCE contiene, altresì:
– l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) che prevede l’introduzione graduale dell’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti della P.A.;
– il D.M. 3 aprile 2013, n.55, che contiene le modalità applicative del meccanismo[4].
Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione della procedura di trasmissione e ricezione della fattura elettronica.
Al riguardo, si ricorda che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/prestatori.
Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal D.Lgs. 192/2012.
Per completezza, si precisa che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea.
Si segnala, infine, che l’ANCE si sta organizzando per far pervenire all’Agenzia delle Entrate, al Dipartimento delle Finanze ed all’Agenzia per l’Italia Digitale tutte le problematiche che, in sede locale, perverranno da parte della rete associativa, in modo da fornire la più puntuale assistenza alle imprese sotto il profilo operativo.

Note:

[1] Tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
[2] L’art.11 della legge 3/2003 disciplina il “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”, che, per ogni nuovo progetto di investimento pubblico le P.A. competenti, o i soggetti aggiudicatori, richiedono in via telematica secondo una specifica procedura definita dal CIPE.
[3] La creazione della piattaforma informatica SdI è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007).
[4] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata


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