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22.12.2014 - lavoro

INPS – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ANNO 2013 – MESSAGGIO N. 7978/2014

Si informa che l’Inps con messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014, disponibile oltre che sul sul sito dell’Istituto anche su quello del Collegio in calce alla presente, ha illustrato le modalità operative e i codici da utilizzare per la concreta fruizione del beneficio di cui alla L. n. 247/07 riguardante lo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello.
Si rammenta che l’Istituto ha in precedenza, con circolare n. 78/2014 e messaggio n. 5887/2014, comunicato le modalità operative con cui le imprese possono inoltrare all’Istituto le domande per poter accedere allo sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. in parola.
A tal proposito si ricorda che le imprese edili bresciane possono godere dello sgravio sulle somme erogate a titolo di Premio Cantiere, disciplinato dal Contratto Collettivo provinciale di lavoro, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013. Per quanto attiene l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), come noto, nel 2013 – e nel corrente anno 2014 – il Contratto Collettivo provinciale di Brescia a valere per le imprese edili non ne prevede l’erogazione. Peraltro, le imprese che operano fuori provincia – e hanno erogato anche tale voce retributiva – potranno usufruire dello sgravio anche sulle somme erogate a titolo di E.V.R. sommandole a quanto erogato a titolo di Premio di Cantiere (cfr. Circolare del Collegio n. 96 del 10 luglio 2014, disponibile sul sito www.ancebrescia.it – sezione lavoro).
Lo sgravio contributivo in commento, dapprima introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 247/2007), è stato oggetto di numerosi interventi che ne hanno modificato la disciplina e l’ambito di applicazione. Da ultimo è intervenuto il Decreto Interministeriale del 14 febbraio 2014 che ha fissato, per l’anno 2013, lo sgravio nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel medesimo anno 2013.
Fermo restando che il beneficio in parola è subordinato alla regolarità con gli obblighi contributivi e con la parte economica degli accordi e contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/06, l’Istituto ricorda, in particolare, che nei casi di operazioni societarie, il conguaglio dello sgravio dovrà essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, con riferimento alla totalità del premio corrisposto nell’anno al lavoratore, anche se questo sia stato in parte erogato dal precedente datore di lavoro.
I datori di lavoro delle aziende ammesse allo sgravio contributivo che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso o cessato l’attività, al fine di beneficiare dell’incentivo dovranno avvalersi della procedura UniEmens/vig, istituita per le regolarizzazioni contributive.
A tal proposito l’Istituto informa che per il recupero degli importi comunicati ai datori di lavoro ammessi allo sgravio, che costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile, dovranno essere utilizzati i seguenti codici causale, differenti per tipologia contrattuale, aziendale o territoriale.

Contrattazione aziendale

L924 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro .

L925 Sgr. aziendale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore.

Contrattazione territoriale

L926 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del datore di lavoro.

L927 Sgr. territoriale ex DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore.

Le suddette operazioni di recupero, conferma l’Inps, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della nota in commento e quindi entro e non oltre il 16 gennaio 2015. Il datore di lavoro è tenuto a restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Nel caso in cui i datori di lavoro avessero fruito di importi superiori rispetto alle quote di beneficio spettanti, potrà essere utilizzato il codice causale “M964” – restituzione sgravio contrattazione di secondo livello.

 


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