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21.10.2014 - tributi

OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE IN PROJECT FINANCING – CHIARIMENTI AI FINI IVA

In presenza di opere di urbanizzazione realizzate in project financing, sulle somme erogate dalla stazione appaltante al concessionario, a copertura del relativo costo di costruzione, l’IVA si applica con l’aliquota del 10% a prescindere dal momento dell’effettivo pagamento (in fase di costruzione o di collaudo).
Così si è espresso il Viceministro dell’Economia e Finanze Luigi Casero nella risposta all’interrogazione parlamentare n.5-03674 dello scorso 1° ottobre, presso la Commissione VI (Finanze) della Camera.
Nel caso di specie, con riferimento ad un contratto pubblico avente ad oggetto la costruzione e gestione, in project financing[1], di un’opera di urbanizzazione, veniva chiesto di conoscere il regime IVA applicabile agli importi corrisposti dalla stazione appaltante al concessionario, a seconda del momento di erogazione degli stessi (ossia nella fase di costruzione, ovvero dopo il collaudo).
Come noto, si ricorda che per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative alla costruzione di opere di urbanizzazione[2], è riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n.127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
Al riguardo, il Ministero chiarisce in linea generale che, per la costruzione, in project financing, di infrastrutture rientranti tra le “opere di urbanizzazione”, tassativamente individuate dalla normativa, la predetta aliquota IVA del 10% si applica:
■ sulle somme pagate dalla stazione appaltante al concessionario a titolo di partecipazione al costo di costruzione delle opere, quali, ad esempio:
– il contributo sul costo di costruzione;
– il “canone di disponibilità residuale”.
Diversamente, per gli importi corrisposti ad altro titolo dal committente e non correlati alla realizzazione dell’opera (ad esempio, il “canone di gestione del servizio”), si rende applicabile l’aliquota IVA stabilita per la specifica prestazione eseguita (in genere, quella ordinaria del 22%);
■ a prescindere dal momento di effettiva erogazione delle medesime somme, ossia in fase di costruzione o successivamente, dopo il collaudo delle opere (cfr. anche la R.M. 395/E/2002[3]).

Note:
[1] Ai sensi dell’art.153 (Finanza di progetto) del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”).
Si ricorda che la realizzazione di opere pubbliche mediante lo strumento del project financing attribuisce al concessionario (società di progetto), il diritto di gestione e sfruttamento economico dell’opera per tutta la durata della concessione.
[2] L’elenco tassativo di tali opere è contenuto nell’art.4 della legge 847/1964, come integrato dall’art.44 della legge 865/1971.
[3] Tale Risoluzione si riferiva all’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata in caso di erogazione, come “corrispettivo” di somme con la finalità di riequilibrare il piano economico-finanziario.

 


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