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30.05.2014 - sicurezza

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA – D.LGS. 81/08 – INTERPELLI DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE – INTERPELLI NN. 2,3 E 5 DEL 27 MARZO 2014

Si informa che il Ministero del Lavoro in data 27 marzo 2014 ha risposto ai seguenti quesiti di interesse per il settore edile:
– richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 (interpello n. 2/2014);
– richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente (interpello n. 3/2014);
– richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 (interpello n. 5/2014).

Interpello n.2/2014
Il Dicastero con interpello in parola ha fornito chiarimenti circa la corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008.
Tale disposizione prevede che la designazione del coordinatore per la progettazione da parte del committente o del responsabile dei lavori, obbligatoria ai sensi del comma 3 del medesimo articolo in caso di presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.”
La Commissione ha chiarito che tale designazione, nei lavori privati, non è obbligatoria se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
– l’opera non necessita di permesso di costruire;
– l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
Inoltre, il Dicastero sottolinea che nei casi di cui all’art. 90, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione.

Interpello n. 3/2014
Con l’interpello n. 3/2014 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, è obbligata a fornire al committente.
In particolare, il Dicastero chiarisce se ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 l’impresa sia tenuta a consegnare una serie di documenti tra cui copia del modello LAV, copia del DUVRI dell’appaltatore, autocertificazione di idoneità tecnico professionale, etc..
Sul punto è stato chiarito che, per il rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, e fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, è sufficiente che l’impresa, o i lavoratori autonomi, consegnino al datore di lavoro committente, ai fini della valutazione dell’idoneità tecnico professionale:
– il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
– l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che tale documento, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera, è un obbligo (nei casi previsti) del datore di lavoro committente. Questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie per l’elaborazione del DUVRI. Infine, la Commissione chiarisce che, “laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI”, ovvero nei casi specificati al comma 3-bis dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (ad esempio le mere forniture di materiali o attrezzature), restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero:
– cooperazione tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
– coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione, con reciproca informazione al fine di eliminare i rischi da interferenza tra i lavori delle diverse imprese.

Interpello n. 5/2014
Con l’interpello n. 5/2014 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti su come debba intendersi la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, chiarendo che l’obbligo di collaborazione deve essere inteso in maniera “attiva”.
Per collaborare alla valutazione dei rischi il medico competente è tenuto non solo a ricevere le informazioni dal datore di lavoro, ma anche ad acquisirle di sua iniziativa, attraverso gli adempimenti di cui all’articolo 25 del decreto. Ad esempio, il medico competente può dedurre le informazioni attraverso visite degli ambienti di lavoro e la sorveglianza sanitaria.
Qualora il medico competente sia nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, egli deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro, e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.
Il Dicastero infine sottolinea che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente sin dall’inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

 


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