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27.01.2014 - statistica

VARIAZIONE DELL’INTERESSE LEGALE DAL 2,5% AL 1%

VARIAZIONE DELL’INTERESSE LEGALE DAL 2,5% AL 1%

 

La Gazzetta Ufficiale n.292 del 13-12-2013, ha pubblicato il D.M. Economia del 12 dicembre 2013 in tema di interessi legali che, a partire dal 1 gennaio 2014, vengono fissati nella misura del 1%.

Le variazioni nel tempo del saggio degli interessi legali sono così riassunte:

dal 21/4/42 al 15/12/90 = 5%

dal 16/12/90 al 31/12/96 = 10%

dal 1/1/97 al 31/12/98 = 5%

dal 1/1/1999 al 31/12/2000 = 2,5%

dal 1/1/2001 = 3,5%

dal 1/1/2002 = 3%

dal 1/1/2004 = 2,5%

dal 1/1/2008 = 3%

dal 1/1/2010 = 1%

dal 1/1/2011 = 1,5%

dal 1/1/2012 = 2,5%

dal 1/1/2014 = 1%

Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali, come pure nel conteggio degli interessi legali e di mora previsto dl Regolamento dei contratti pubblici.

 

DECRETO MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
12 dicembre 2013 

 

Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. (13A10199)
(GU S.G. n.292 del 13-12-2013)

 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto l’articolo 2, comma 185, della legge  23  dicembre  1996,  n.662, recante “Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica “che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi  legali  di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare  detta  misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di inflazione registrato nell’anno;

  Visto  il  proprio  decreto  12  dicembre  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale  la  misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5  per  cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;

  Ravvisata l’esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare l’attuale saggio degli interessi;

                               Decreta:

 

                               Art. 1

   La misura del saggio degli interessi  legali  di  cui  all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1 per cento in ragione  d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013 


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