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28.04.2016 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – D.LGS. N.148/2015 – DOMANDE RELATIVE A DECRETI E PERIODI ANTERIORI ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO – MESSAGGIO N. 589/2016

Si informa che l’Inps con il messaggio n. 589 del 10 febbraio 2016, che si riporta in calce alla presente, ha sollecitato le proprie Sedi territoriali a verificare eventuali giacenze relative ad istanze di Cigs non ancora definite, al fine di consentire alle aziende interessate di poter operare il conguaglio o la richiesta di rimborso in tempo utile per evitare la decadenza dei sei mesi prevista dall’art. 7, co. 3 del D.Lgs. n. 148/15.
In particolare, l’Inps ha ricordato che:
– per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale risulti concluso prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso;
– per i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/15, il cui periodo concesso risulti concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24 marzo 2016.

Inps
Roma, 10 febbraio 2016

Messaggio n. 589
Oggetto: integrazioni salariali straordinarie (CIGS) – domande telematiche C/GS relative a decreti e periodi ante D.Lgs. 148/2015- decadenza ex art. 7, co. 3, D.Lgs. 148/15- sollecito emissione autorizzazioni da parte delle sedi.
L’art. 7, co. 3, del D.Lgs 148/2015 ha previsto che per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso. Circa le integrazioni salariali straordinarie si ricorda che il provvedimento di concessione è il decreto ministeriale (v. anche circ. 197/2015 punto 1.7).
Pertanto, per i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/15 il cui periodo concesso risulta concluso prima della data di entrata in vigore della riforma, le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24.3.2016.
Per consentire alle aziende, che hanno presentato all’INPS la necessaria modulistica telematica CIGS, di poter operare il conguaglio in tempo utile per evitare la suddetta decadenza, si invitano le strutture in indirizzo a verificare le eventuali giacenze relative ad istanze rientranti nelle predette casistiche e sollecitare e monitorare la pronta definizione delle stesse.


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