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Servizio Tecnico - referenti: sig. Ferdinando Capra - dott.ssa Sara Meschini - ing. Angelo Grazioli
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24.02.2017 - lavori pubblici

ATTUALE REGIME DELLE CATEGORIE SUPERSPECIALIZZATE (SIOS)

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice D.Lgs. 50/2016 (art. 217 lett. e)) decade ogni disposizione del precedente codice il D.Lgs. 163/2016 e quindi anche dell’art. 37, comma 11, che disciplinava le superspecializzate.

L’art. 217 del nuovo Codice, il D.Lgs. 50/2016, ha da subito abrogato l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11 della legge 80/2014 che aveva rivisto l’elenco e la disciplina delle superspecializzate

L’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la decadenza dell’intero art. 12 della legge 80/2014 a far data dal 29/1/2017, data di entra in vigore del DM 10/11/2016, n. 248 (in G.U. n. 3 del 4/1/2017), emanato in applicazione dell’art. 89, comma 11, del nuovo Codice in ordine alle categorie superspecializzate.

Il DM 248 è stato emanato “in attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (che tratta dell’avvalimento in relazione alle superspecializzate) e “dell’articolo 105, comma 5, del Codice” (che pone il limite del 30% al subappalto delle superspecializzate).

Non sussiste quindi l’obbligo già previsto dall’art. 37, comma 11, del vecchio Codice, il D.Lgs. 163/2006, che imponeva il possesso delle superspecializzate di valore superiore ad una data percentuale (15%).

Rimane il problema della realizzazione delle opere di categorie superspecializzate, che non potranno essere subappaltate oltre il 30%: l’appaltatore, anche se privo della qualificazione relativa a una categoria superspecializzata prevista dal bando, la potrà eseguire se ne è ha la capacità. In caso contrario si troverà obbligato a costituire un’ATI verticale, anche senza un obbligo di legge.

Se ad esempio il bando prevede oltre alla categoria prevalente OG1 anche quale categoria scorporabile superspecializzata la categoria OS30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – deve sapere che in sede di partecipazione alla gara non avrà problemi partecipando con la sola categoria OG1. Ma al momento di eseguire le opere della categoria OS30 dovrà eseguirne in proprio almeno il 70% (visto il limite al subappalto del 30%). Se non ha la capacità di eseguire tali opere, e soprattutto se non ha l’abilitazione camerale del DM 37/2008 e perciò di rilasciare poi l’attestato di conformità delle opere, si troverà nell’impossibilità di realizzare gli impianti elettrici.

Quindi, pur non vigendo più l’obbligo di costituire ATI in presenza di categorie superspecializzate, si sarà costretti a costituire comunque l’associazione temporanea, per l’impossibilità di realizzare in proprio tali opere.

  

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Art. 216
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Art. 217
(Abrogazioni)

nn) l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2019, n. 80;

Legge – 23/05/2014, n.80
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47
«Art. 12. – (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici).

  1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
  2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, sì applicano altresì le seguenti disposizioni:
  3. l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
  4. non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Art. 217
(Abrogazioni)

e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 10-11-2016 n. 248
ART. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. In attuazione dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito “Codice”) il presente decreto definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
  2. Ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105, comma 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2 del Codice.
  3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti a partecipare.

ART. 2

(Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica)

  1. Ai fini di cui all’articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
    a) OG 11 Impianti tecnologici;
    b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
    c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
    d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
    e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
    f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
    g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
    h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
    i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
    l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
    m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
    n) OS 21 Opere strutturali speciali;
    o) OS 25 Scavi archeologici;
    p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
    q) OS 32 Strutture in legno.

NORME ABROGATE

DPR 207/2010
ARTICOLO N.107

Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali (art. 72, d.P.R. n. 554/1999)

  1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
  2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG o OS qui riportato:
  1. OG 11 – impianti tecnologici;
  2. OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
  3. OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
  4. OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
  5. OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
  6. OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;
  7. OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;
  8. OS 8 – opere di impermeabilizzazione;
  9. OS 11 apparecchiature strutturali speciali;
  10. l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;
  11. OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;
  12. OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
  13. OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;
  14. OS 18-B – componenti per facciate continue;
  15. OS 20-A – rilevamenti topografici;
  16. OS 20-B – indagini geognostiche;
  17. OS 21 – opere strutturali speciali;
  18. OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;
  19. OS 25 – scavi archeologici;
  20. OS 27 – impianti per la trazione elettrica;
  21. z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;
  22. aa) OS 29 – armamento ferroviario;
  23. bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
  24. cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità (1) (2).
  1. Per l’annullamento del presente comma vedi l’articolo unico del D.P.R. 30 ottobre 2013.
  2. A norma dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 , i richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, al presente comma si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 12.

ARTICOLO N.108
Condizione per la partecipazione alle gare (art. 73 d.P.R. n. 554/1999)

  1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2(1).
  2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109.
  3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro (1).

(1) A norma dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, il richiamo contenuto al presente comma, ultimo periodo, si intende riferito al comma 2 del citato articolo 12.

ARTICOLO N.109
Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente (art. 74, d.P.R. n. 554/1999)

  1. [1. L’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.] (1)
  2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a:a. categorie di opere generali individuate nell’allegato A;
    b. categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7 (2).

[3. Le lavorazioni di cui al comma 2 sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.] (3)

  1. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.

 

Lgs.163/2006
Art. 37. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)

11. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo. (64)

 

 


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