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24.07.2017 - urbanistica

IL COMUNE È OBBLIGATO A RILASCIARE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SE LA SOPRINTENDENZA NON SI PRONUNCIA

Se la Soprintendenza non si esprime nel termine di legge, la Regione (o il Comune delegato) è obbligata a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica. È quanto ha stabilito il TAR Sardegna nell’ambito di una recente e innovativa sentenza (sez. II, 8/6/2017, n. 394), che risolve a favore di un privato una articolata controversia relativa ad un intervento in area soggetta a vincolo paesaggistico.
Il TAR Sardegna ha evidenziato in particolare che:
– il parere che il Soprintendente è chiamato a rendere nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, salvo casi particolari, è vincolante per l’amministrazione che procede (Regione o comune delegato) (art. 146, comma 5 D.Lgs. 42/2004);
– qualora il Soprintendente non si esprima nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, trova applicazione l’art. 17 bis della Legge 241/1990 (inserito dalla Legge 124/2015) che prevede la formazione del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni;
– l’amministrazione procedente, di conseguenza, per la natura vincolante del parere favorevole del Soprintendente, è tenuta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il TAR Sardegna, dunque, aderisce all’interpretazione già fornita dall’Ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali, secondo la quale il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione non solo nel procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 11 Dpr 31/2017), ma anche nell’ambito di quello ordinario (art. 146 D.Lgs. 42/2004) ed anzi porta ulteriormente avanti il ragionamento stabilendo che l’applicazione del silenzio assenso comporta l’obbligo per l’ente locale di rilasciare un provvedimento favorevole.

 


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