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22.06.2017 - tributi

SPLIT PAYMENT – VIA LIBERA DELLA UE ALLA PROROGA FINO AL 2020

Il Consiglio dell’Unione europea ha accettato la richiesta avanzata dall’Italia di prorogare, fino al 30 giugno 2020, l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”), in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore della PA in generale (e delle società da essa controllate), l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.
Il via libera è contenuto nella Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2017/784, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 118 del 6 maggio 2017, che accoglie la richiesta di proroga avanzata dall’Italia, con una lettera alla Commissione europea del 16 febbraio 2017.Come noto, il meccanismo dello “split payment”, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse [1].
In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario.
L’applicabilità dello “split payment”, derogando alle ordinarie regole IVA, necessitava di un’espressa approvazione comunitaria, contenuta nella prima Decisione del Consiglio europeo n.2015/1401, che autorizzava l’Italia ad applicare tale meccanismo solo per un triennio (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017).
Tale limitazione temporale era stata collegata all’introduzione, dal 6 giugno 2014, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni eseguite nei confronti della P.A. esteso, dal 31 marzo 2015, a tutte le Amministrazioni, ivi compresi gli Enti locali.
Una volta implementata la fatturazione elettronica, lo strumento della scissione dei pagamenti doveva essere eliminato (ossia dal 1° gennaio 2018), in virtù del fatto che la fatturazione elettronica doveva essere sufficiente a garantire la lotta alle frodi, consentendo di controllare l’ammontare dell’IVA che le P.A. sono tenute a versare ai propri fornitori.
Tuttavia, al fine di far fronte alla richiesta, da parte dell’UE, di adottare strategie correttive dei conti pubblici, pena l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, con una lettera alla Commissione Europea dello scorso 7 febbraio, ha ufficializzato la richiesta italiana di proroga triennale dello “split payment” (fino al 31 dicembre 2020), con contestuale ampliamento della platea di soggetti pubblici coinvolti.
Tale intenzione del Governo si è tradotta con l’emanazione del DL 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) [2] che, previa autorizzazione comunitaria, prevede di prorogare l’applicabilità del meccanismo della “scissione dei pagamenti” fino al 2020 [3].
Inoltre, per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello “split payment” viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:
– tutte le pubbliche amministrazioni [4];
– tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
– tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
– le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
– professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito [5].
Con Decreto del Ministro dell’economia e finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della “split payment”. Ciò premesso, l’Unione europea, con la Decisione del Consiglio n. 2017/784, ha accolto le modifiche normative introdotte dall’Italia in materia di “split payment” ed, in particolare, ha stabilito che:
– l’autorizzazione ha carattere temporaneo, per una durata triennale (1° luglio 2017 – 30 giugno 2020);
– entro 15 mesi dall’adozione di tali misure, lo Stato italiano deve presentare alla Commissione UE un rapporto sui tempi di rimborso del credito IVA generato dall’applicazione dello “split payment”, nonché una relazione sull’efficacia generale di tale meccanismo come strumento di contrasto al problema dell’evasione fiscale.
È di tutta evidenza che la scelta di prorogare l’applicazione dello “split payment” deriva dagli effetti in termini di recupero di “compliance” IVA nei primi due anni di utilizzo del nuovo meccanismo contabile.
Su questo tema, l’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato uno Studio “Gli effetti dello split payment sulla compliance IVA” che analizza come la “scissione dei pagamenti” abbia superato le stime di gettito che il Legislatore intendeva recuperare con la sua introduzione.
Infatti, a fronte di tali proiezioni iniziali di recupero di gettito IVA di circa 900 milioni di euro [6], i risultati dell’analisi condotta dall’Agenzia delle Entrate mostrano un incremento di gettito stimato in circa 3,5 miliardi di euro, nel biennio 2015-2016 (di cui 2,4 nel 2015 e 1,1 nel 2016).
Solo nel primo anno di applicazione 2015 l’IVA da “split payment”, indicata nelle fatture, è risultata pari a circa 10,6 miliardi di euro, versati per il 69% già nel corso dello stesso anno.

Note:
[1] Cfr. Art.17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art.1, co.629, lett. b, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
[2] Cfr. ANCE “Decreto Legge 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) – Misure fiscali” – ID n. 28348 del 27 aprile 2017
[3] La proroga e l’estensione soggettiva del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata richiesta dal Governo italiano alla Commissione europea, in base alla procedura di deroga di cui all’art.395 della Direttiva 2006/112/CE (cfr. DEF- Programma Nazionale di Riforma – sezione III pag. 43).
[4] A tal riguardo, viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 (in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte.
[5] L’estensione del meccanismo alle prestazioni di servizi rese dai professionisti viene stabilita mediante l’abrogazione del co.2 del citato art.17ter del DPR 633/1972.
[6] In termini di gap IVA (IVA dovuta ma non versata all’Erario), la situazione nel 2014 (pre split payment) era pari ad un ammontare di 40,5 miliardi di euro (pari al 2,5 del PIL).

 


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