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17.09.2018 - lavori pubblici

ANCHE LE IMPRESE EDILI POSSONO PARTECIPARE AGLI APPALTI DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Significativa iniziativa giudiziale dell’Associazione dei costruttori di Via Foscolo a favore della categoria. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia hanno accolto l’istanza presentata da due imprese associate e dal Collegio costruttori sulla procedura adottata da un comune della Vallecamonica, chiarendo le motivazioni nella Sentenza n. 803 pubblicata il 14 agosto scorso. Il T.A.R. di Brescia si è pronunciato in relazione a due avvisi pubblici esplorativi per la manifestazione di interesse alle successive procedure negoziate, con le quali il comune bresciano aveva riservato due appalti di manutenzione di strade agro-silvo-pastorali alle sole cooperative forestali, con esclusione delle imprese edili, anche se aventi idonea qualificazione SOA.
L’amministrazione comunale interessata aveva escluso infatti le ricorrenti dalla procedura perché prive delle qualifiche di cooperative forestali e aveva riservato a queste ultime la partecipazione agli appalti.
I giudici, in relazione alla partecipazione alle predette gare riservata alle sole cooperative forestali così definite da specifica normativa, hanno chiarito che il regime di favore sopra menzionato è subordinato ad alcune ineludibili condizioni, riferite sia alle qualità soggettive delle cooperative forestali, sia al contenuto degli appalti.
Sotto il profilo soggettivo, deve trattarsi di cooperative forestali che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e svolgano, in conformità alle disposizioni del proprio statuto, attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.
Sotto il profilo oggettivo, invece, deve trattarsi di appalti di lavori e servizi tecnici che attengano alla valorizzazione, alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali forestazione, selvicoltura, riassetto idrogeologico, difesa e consolidamento del suolo, sistemazione idraulica, bonifica, sistemazione del verde.
L’altra caratteristica fondamentale riguarda il fatto che la cooperativa forestale rimasta aggiudicataria non sia già stata nell’anno destinataria di un appalto o di più appalti, anche di stazioni appaltanti diverse, che sommati tra loro comportino il superamento della soglia di 190.000 euro, prevista quale limite agli affidamenti dalla normativa specifica di cui alla Legge 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Concorrono a tale importo soltanto gli appalti che siano il risultato di un trattamento preferenziale, quindi quelli attribuiti mediante affidamento diretto e quelli aggiudicati in gare dove era presente la clausola di riserva. Tali limiti, sentenziano i giudici del T.A.R., sono tassativi. Pertanto la stazione appaltante può riservare appalti su strade agro-silvo-pastorali alle sole cooperative forestali purché:

1) l’importo a base di gara (o affidato direttamente) non superi i 190.000 euro;
2) la cooperativa forestale attesti di non risultare già aggiudicataria di un appalto o più appalti che sommati comportino il superamento della suddetta soglia di valore di 190.000 euro, comprendendo anche il valore dei lavori in appalto e tenendo conto anche di eventuali altri appalti affidati alla medesima cooperativa sia mediante affidamento diretto sia aggiudicati in gare ove era presente la clausola di riserva.

In un appalto di importo inferiore alla citata soglia di valore, la clausola di riserva è legittima, però non si potrà procedere all’aggiudicazione qualora la cooperativa forestale risulti già aggiudicataria di un appalto che sommato comporti il superamento del predetto limite economico.
Oltre il valore di 190.000 euro di appalto, la clausola di riserva è illegittima e va annullata e, di conseguenza, non può sussistere alcun divieto di partecipazione per le imprese edili, purché debitamente qualificate SOA.
Questo il risultato del pronunciamento del Tar a favore della categoria dei costruttori, che chiarisce gli ambiti di riserva di specifici appalti, al netto di eventuali modifiche normative future.
L’iniziativa del Collegio si inserisce nell’ambito delle azioni volte a richiamare tutti gli operatori, pubblici e privati, a comportamenti che tutelino la leale concorrenza tra i soggetti economici. Non si tratta di avvantaggiare qualcuno, ma, piuttosto, garantire che tutti possano operare in un mercato improntato a regole chiare e applicate.

 

 


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