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08.03.2018 - lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – COMPATIBILITà TRA APPRENDISTATO E DISTACCO – NOTA 12 GENNAIO 2018, N. 290

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 290 del 12 gennaio 2018, ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione in un contratto di apprendistato ed il distacco ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003.L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 290 del 12 gennaio 2018, ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione in un contratto di apprendistato ed il distacco ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003.In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, in particolare:- sussistenza dell’interesse del distaccante,- espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,- presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.Per quanto riguarda la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, la nota sottolinea come non sia rilevante la sua localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti; ciò che conta è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 12 gennaio 2018, n. 290
Richiesta di parere. Contratto di apprendistato e formazione in distacco ex art. 30 D.Lgs. 276/2003Si trasmette l’allegata richiesta di parere formulata dall’ITL di Udine-Pordenone con nota prot. n. 29837 del 19/12/2017, per il parere di competenzaIn proposito questa Direzione non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.Per quanto riguarda la figura di quest’ultimo soggetto, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico evidentemente del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, vale la pena ricordare che il Ministero del Lavoro (cfr. circolare n. 40/2004), seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di “tutoraggio”.In tali casi, pertanto, la condizione è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.


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