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02.08.2018 - tecnica

PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULL’EFFICIENZA ENERGETICA

Al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei che riguardano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 ed al fine di sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050, gli Stati membri dovranno recepire la nuova Direttiva 2018/844/Ue (G. U. dell’Unione europea del 19/6/2018) entro il 10 marzo 2020.
La Direttiva modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
La revisione delle Direttive 2012/27/UE e 2010/31/UE va nella direzione dell’armonizzazione e del miglioramento normativo, al fine di agevolare il conseguimento dell’obiettivo di efficienza energetica, di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di incrementare l’uso delle fonti rinnovabili.
Le principali modifiche riguardano:
• il rafforzamento della strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. La finalità è quella di facilitare una trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero ed ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Gli Stati membri, per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione, dovranno facilitare l’accesso ad appropriati meccanismi con la finalità di aggregare i progetti (per es. mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese), ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato, usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato, orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico e fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati “one- stop-shop”, e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica;
• il collegamento delle misure finanziarie, destinate a migliorare l’efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici, ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso i seguenti criteri: prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell’installatore, a una diagnosi energetica oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato;
• il prendere in considerazione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’intensa attività sismica;
• la realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica in tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti:
– per edifici non residenziali: installazione di almeno un punto di ricarica per edifici con più di dieci posti auto e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici
– per edifici residenziali: installazione in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici
La Direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare agli obblighi sulle infrastrutture per la mobilità elettrica in specifici casi riportati ai paragrafi 4 e 6 dell’art. 8
• l’introduzione di un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza” per misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l’efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici.
Tale indicatore deve essere calcolato con una metodologia che considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia, nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.
Per “sistema di automazione e controllo dell’edificio” si intende un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi.
La Direttiva 2018/844/Ue entrerà in vigore il 9 luglio 2018.


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