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02.08.2018 - lavori pubblici

SOCCORSO ISTRUTTORIO- NON AMMISSIBILI GLI ATTI «FORMATI» DOPO LA SCADENZA DEL BANDO

(Tar Lazio, Sentenza n. 6655 del 14 giugno 2018 Sezione II)
«In linea generale, il soccorso istruttorio ha la finalità di far integrare la documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte». Con questa motivazione il Tar Lazio – con la sentenza n.6655/2018 Sez. II, pubblicata il 14 giugno scorso – ha respinto il ricorso di un’impresa è stata esclusa dalla gara Consip pubblicata da Consip relativa al servizio di vigilanza nei principali siti archeologici della Capitale (Colosseo, Foro romano, Palatino e Domus Aurea). L’impresa in questione (Axitea) si è avvalsa del soccorso istruttorio per presentare la cauzione provvisoria richiesta dal bando. Come è emerso dagli atti di gara, la cauzione è stata stipulata in data successiva alla scadenza della gara, anche se con decorrenza dal giorno precedente alla scadenza della gara.
«Nel caso di specie – si legge nella pronuncia del Tar – il provvedimento di esclusione è legittimo poiché, a mezzo del soccorso istruttorio, è stato acclarato che la cauzione provvisoria è stata stipulata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande (31 gennaio 2018), sicché una regolarizzazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta mancante ab initio avrebbe concretizzato una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese partecipanti alla procedura di gara, le quali si sono attenute al predetto termine di scadenza previsto dalla lex specialis di gara per il rilascio della cauzione provvisoria».
La stazione appaltante, sottolineano i giudici, «ha correttamente interpretato la disposizione dell’art. 93, comma 1, del d.lgs. 50/2016, come prescrittiva di un adempimento ineludibile da parte dell’offerente». Inoltre, «nell’escludere la ricorrente, l’amministrazione ha legittimamente dato attuazione all’art. 9.1. del disciplinare di gara, secondo cui “nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione e non applicherà alcuna sanzione”, disposizione questa riproduttiva di quanto stabilito dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016».


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