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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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22.01.2019 - lavori pubblici

APPALTI ELETTRONICI – GARANZIA DI IDENTIFICAZIONE E PROVENIENZA DEI FILE

(Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 7039 del 13 dicembre 2018)

In una gara di appalto con procedura elettronica non è richiesta la visione integrale, in seduta pubblica, del contenuto di tutti i file trasmessi; l’identificazione dei file e dei documenti caricati a sistema già garantisce identità e paternità dei documenti.

Lo afferma il Consiglio di stato in una controversia nella quale si era discusso sull’ efficacia del sistema di caricamento dei dati. Per i giudici lo svolgimento della procedura elettronica, per le proprie caratteristiche, rende estremamente improbabile l’ipotetica manomissione o manipolazione dei documenti caricati a sistema: sono infatti identificati con un codice (hash) che garantisce l’identità e la paternità dei documenti stessi e le eventuali modifiche di detti codici sono segnalate dal sistema. Così, sia la commissione, sia gli operatori economici, possono facilmente individuare eventuali manipolazioni dei documenti. La gestione telematica della gara offre inoltre, dicono i giudici, il vantaggio di una maggiore sicurezza nella «conservazione» dell’ integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’ apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’ immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. L’ effettiva visione del contenuto dei file e delle cartelle .zip (unitamente alla funzione di download e verifica dell’esistenza/validità/regolarità dei file in esse racchiusi) renderebbe la procedura di gara estremamente lunga, in contrasto con esigenze di economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. Relativamente, poi, all’ improbabile e ipotetica manomissione o manipolazione dei documenti caricati, ciascun concorrente – interessato a prendere visione nel dettaglio della documentazione tecnica – potrebbe richiedere l’accesso agli atti o addirittura ai log del sistema della piattaforma di negoziazione, in aderenza ai principi di trasparenza e pubblicità.

 

 


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